Del: 6 Maggio 2015 Di: Giulia Pacchiarini Commenti: 0

Martina Buscemi
Ludovica Camozzi
con la collaborazione di Giulia Pacchiarini.
Infografica di Aura Parra

Oggi la specie umana che popola prevalentemente il pianeta Terra è l’homo migrans, ovvero persone che lasciano il proprio Paese d’origine per recarsi in un altro.

Tuttavia, nonostante l’immigrazione sia un elemento costante nella vita di ogni Paese e di dimensioni numeriche importanti, tale fenomeno non sempre riceve adeguata attenzione e trattazione scientifica pur essendo un argomento trasversale che interessa diversi ambiti, come il diritto, la sociologia e l’economia. L’insufficienza di studi al riguardo si riflette peraltro sulla regolamentazione giuridica e nella gestione del fenomeno migratorio, il quale viene perlopiù affrontato nella propria dimensione emergenziale.
Anche in un Paese come l’Italia, che per la sua evidente posizione geografica risulta particolarmente interessato al fenomeno migratorio, persistono ancora oggi diversi dubbi e incertezze sulla figura del migrante, ora chiamato genericamente profugo, rifugiato politico, clandestino, irregolare.

Moltissimi sono i motivi che spingono l’uomo a migrare, tuttavia è fondamentale operare una netta distinzione tra i migranti economici e i rifugiati. I primi sono coloro che emigrano dal loro Paese per ragioni economiche, per trovare un lavoro o migliorare la loro posizione; tanti italiani che si recano all’estero per motivi lavorativi possono essere definiti tali.

I rifugiati – spesso impropriamente definiti profughi o rifugiati politici – sono invece i soggetti propri delle migrazioni forzate. Queste ultime sono, all’interno delle dinamiche migratorie, le più odiose, dal momento che i soggetti interessati (o meglio le vittime) abbandonano il proprio Paese a prescindere dalla loro volontà. Per questo motivo il diritto si è occupato, fin dalla fine della seconda guerra mondiale, di proteggere e regolamentare il destino di migliaia di persone che sono costrette a lasciare il loro Paese.

I rifugiati sono definiti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 – firmata da 154 Stati – come coloro che lasciano il proprio Paese avendo fondato timore di subire persecuzione per uno dei seguenti cinque motivi: razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale (ad esempio il gruppo LGBT), oppure opinioni politiche e non possono o non vogliono avvalersi della protezione del proprio Paese. Di conseguenza – in base a precisi obblighi giuridici internazionali ed europei – gli Stati cofirmatari hanno l’obbligo di aprire le proprie frontiere nazionali e permettere ai richiedenti asilo di accedere al territorio, a prescindere dal possesso di un valido documento di ingresso e di soggiorno.

Coloro che invocano la chiusura delle frontiere – soprattutto quelle che si affacciano sul continente africano – sembrano dimenticarsi pertanto che l’Italia non può scegliere liberamente di riservare un certo trattamento piuttosto che un altro a qualsivoglia migrante, nonostante le diverse contingenze storiche o l’aggravarsi della crisi economica. Non solo, l’Italia non può decidere nemmeno quanti migranti accogliere o far sì che chi sia giunto presso le coste italiane varchi i confini con gli altri Stati europei con un treno o con altri mezzi di fortuna per cercare lì protezione modo.
L’Italia è infatti vincolata dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento Dublino. Questo stabilisce che lo Stato competente a esaminare ogni singola domanda di asilo e a riconoscere lo status di rifugiato sia il primo Paese in cui il migrante arrivi legalmente con un visto oppure illegalmente, ad esempio con uno sbarco via mare. A questi elementi si aggiungono ulteriori criteri a tutela, ad esempio, dell’unità famigliare. Per questa ragione coloro che giungono presso le frontiere europee sono obbligati a registrarsi tramite le impronti digitali – poi inserite in una banca dati condivisa dagli Stati europei – così che si possa determinare il primo Paese in cui una persona richiedente asilo abbia fatto ingresso e se abbia già presentato domanda in un altro Stato.

Oltre a quanto detto in riferimento ai rifugiati, l’Italia come membro dell’Unione europea ha l’ulteriore obbligo di ospitare e proteggere (temporaneamente) anche coloro che, pur non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, rischiano di subire un danno grave (condanna a morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale), qualora facessero ritorno al proprio Paese d’origine. Tale protezione è definita sussidiaria e di essa beneficiano, ad esempio, coloro che sono in fuga da conflitti armati interni o internazionali.

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In terzo luogo, l’Italia ha scelto di concedere anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, rilasciato dal Questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario, ad esempio nei confronti di una donna in stato interessante.

Al fine di adempiere ai propri obblighi in materia di trattamento degli stranieri, l’Italia deve garantire l’accesso al proprio territorio a tutti coloro che richiedono la protezione; ad essi deve essere infatti data la possibilità di raccontare la propria storia e di spiegare i motivi che li hanno spinti ad abbandonare il proprio Paese d’origine. Per accertare la veridicità di quanto affermato e dunque il possesso dei requisiti per ottenere una protezione (internazionale, sussidiaria o umanitaria), i richiedenti vengono intervistati innanzi agli organi all’Uopo Istituiti, ossia le 10 Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale dei Rifugiati dislocate in Italia.
Per questo motivo i respingimenti in mare che si sostanziano in espulsioni collettive sono illegittimi, in quanto impediscono alle autorità competenti di procedere ad una verifica della situazione soggettiva di coloro che lasciano i propri Paesi.

Dunque il trattamento riservato ai migranti forzati è il risultato di alcuni e ben precisi obblighi internazionali ed europei che vincolano l’Italia come molti altri Paesi europei e non. Il sistema complessivo delle leggi in materia migratoria può quindi essere oggetto di critiche – spesso più che giustificate – ma, rebus sic stantibus, l’Italia è obbligata a rispettarlo.

 

Giulia Pacchiarini
Ragazza. Frutto di scelte scolastiche poco azzeccate e tempo libero ben impiegato ascoltando persone a bordo di mezzi di trasporto alternativi.

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