
Dopo i recenti casi di Dj Fabo e Davide Trentini, entrambi recatisi in cliniche svizzere per “staccare la spina”, mercoledì 19 aprile è stato approvato alla Camera dei Deputati un emendamento al disegno di legge sul biotestamento con 326 favorevoli, 37 contrari e 4 astenuti. Il nuovo emendamento prevede tra l’altro il principio del divieto dell’accanimento terapeutico, la possibilità per il paziente di rifiutare nutrizione e idratazione artificiali e l’obiezione di coscienza per i medici.
I deputati cattolici gridano già all’eutanasia e dicono che si tratta di una “morte per fame e sete”; c’è addirittura chi suona le campane a morto, con tanto di necrologio.
Prima di analizzare punto per punto la nuova legge approvata solo alla Camera facciamo chiarezza sulle differenze tra eutanasia, suicidio assistito e biotestamento.
L’eutanasia può essere di due tipi: attiva e passiva. Nella prima il paziente, dopo aver attestato di non aver nessuna possibilità di guarigione, decide autonomamente di porre fine alla propria vita, di solito tramite iniezione letale; il secondo caso invece si tratta della sospensione di un trattamento vitale per il paziente.
Si parla di suicidio assistito, invece, quando è il paziente, con l’aiuto di altre persone, a porre fine alla propria vita. Il medico o altri soggetti terzi in questo caso sono coinvolti solo nel ricovero e nella preparazione delle sostanze e non hanno implicazioni civili e/o penali.
Il biotestamento (o testamento biologico), infine, è una dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari. É un documento nel quale una persona può preventivamente indicare quali terapie sono concesse e quali no in caso di grave incidente o malattie terminali.
In Italia eutanasia e suicidio assistito sono punibili penalmente, mentre per il biotestamento si sta discutendo dal 2008 senza grandi successi, almeno fino a oggi.
Il nuovo emendamento approvato dalla Camera prevede i seguenti punti:
Consenso informato: il paziente deve essere informato in maniera comprensibile ed esauriente sulle sue condizioni e sui trattamenti sanitari a lui sottoposti. Questi ultimi non possono essere eseguiti senza il consenso libero e informato del paziente. In questo modo si cerca di prediligere un rapporto di maggior fiducia tra paziente e medico e di valorizzare l’autonomia decisionale del paziente.
Nutrizione e idratazione artificiali: con la nuova legge nutrizione e idratazione artificiale vengono considerati al pari di qualsiasi trattamento sanitario, e per questo possono essere rifiutati o interrotti in qualsiasi momento.
Accanimento terapeutico e abbandono delle cure: al paziente è riconosciuto il diritto di abbandonare la terapia. L’accanimento terapeutico su un paziente malato terminale o di imminente morte è vietato. Vengono però garantite un’adeguata terapia del dolore e cure palliative.
Responsabilità del medico: ai medici è riconosciuta l’obiezione di coscienza, non hanno quindi l’obbligo di eseguire le volontà del paziente.
Minori e incapaci: i minori e le persone incapace devono essere informate sulle loro condizioni e sui trattamenti sanitari in maniera consona al loro grado di comprensione per esprimere poi una propria volontà. Un genitore o il tutore legale del minore o della persona incapace si riservano di accettare o rifiutare il consenso informato espresso dal paziente.
Disposizioni anticipate di trattamento (dat): le dat esprimono le volontà del paziente per quanto riguarda cure sanitarie e interruzione o rifiuto di alimentazione e idratazione artificiale.
Le disposizioni anticipate di trattamento vanno consegnate presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza e devono essere redatte come atto pubblico o scrittura privata autocertificata, oppure presso strutture sanitarie che presentano un registro elettronico delle dat. Possono anche essere presentate in forma di video o audio.
Le disposizioni anticipate di trattamento sono insindacabili per il medico curante, a meno che la malattia prenda uno sviluppo imprevisto o che vengano scoperte terapie atte a migliorare la vita del paziente.
Pianificazione condivisa delle cure: in caso di patologia cronica e invalidante o di prognosi infausta, medico e paziente possono decidere preventivamente un piano di cure da seguire, nel caso in cui il paziente dovesse trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. Il medico deve categoricamente attenersi a questo piano condiviso, salvo evolversi imprevisto della malattia. La pianificazione può essere aggiornata o modificata dal paziente in qualsiasi momento.
Questa è la legge approvata dalla Camera, ma che deve ancora passare al Senato per essere approvata definitivamente. L’Italia è uno dei paesi più arretrati d’Europa quando si parla di fine vita e testamento biologico, ma forse stiamo per fare un passo avanti.