Riconoscere alla tutela dell’ambiente il carattere di valore costituzionale costituisce il coronamento di un percorso di tutela sempre più consapevole, incisivo, avanzato, che colloca l’ambiente tra i valori primari dell’ordinamento repubblicano, e la sua assunzione tra i principi fondamentali. Prima del 2001, pur non essendo ancora presente nella Costituzione, era stato indicato come un interesse pubblico della Nazione dalla Corte costituzionale e dalla Suprema Corte di cassazione. Grazie all’evoluzione della giurisprudenza, l’ambiente, a seguito della riforma costituzionale del 2001, è stato elevato a “valore trasversale” da tutelare sia a livello nazionale che internazionale, e comprende oltre agli elementi della natura, anche altri elementi che possono ricadere sull’ambiente, ossia la salute e la vita degli esseri umani.
Gli obiettivi che si tentano di raggiungere, con il riconoscimento dell’ambiente come fondamento costituzionale, sono la tutela del patrimonio naturale anche per le generazioni future, oltre che della vita e benessere degli esseri umani. Nel 2018 vi è stata quindi una proposta di modifica dell’art. 9 della Costituzione attraverso un disegno di legge costituzionale (n.83/2018) su iniziativa della Senatrice De Petris: a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, che inserisce la materia ambientale nella legislazione esclusiva dello Stato, è necessario collocare l’ambiente tra i «principi fondamentali della Costituzione», mettendolo nell’art. 9 della Costituzione. Sostanzialmente, si tratta di dare una definizione al concetto di ambiente. Nel 2019 invece, è stato presentato un ddl (n. 1203/2019) del senatore Perilli che collega la solidarietà intergenerazionale con la tutela ambientale.
Dopo anni di confronti, il 3 novembre 2021 il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, con maggioranza superiore ai due terzi, la proposta di legge costituzionale riguardante le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, le modifiche andrebbero a introdurre nell’articolo 9 la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni; mentre la modifica dell’articolo 41 prevederebbe che l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e sono stati inseriti anche la salute e l’ambiente.
Per un Paese come l’Italia si tratta di una svolta importante vista la nostra visione antropocentrica, che va a indicare la concezione secondo la quale tutto l’universo sia stato creato a uso esclusivo dell’uomo.
È possibile distinguere tra antropocentrismo forte e moderato. L’antropocentrismo forte consiste nell’idea che la natura sia a completa disposizione dell’uomo, che l’essere umano possa sfruttare e gestire le risorse naturali in maniera legittima e illimitata. Possiamo considerare tale visione ormai superata, grazie alle scienze e soprattutto all’ecologia che hanno dimostrato come la sopravvivenza dell’uomo sia vincolata al suo comportamento nei confronti dell’ambiente, per questo si è sviluppato un antropocentrismo meno rigido e volto allo sviluppo sostenibile, concetto derivante da quello di conservazione. L’antropocentrismo debole comprende quindi una serie di visioni, tra cui quella della “conservazione”, al fine di tutelare l’ambiente per far sì che l’uomo ne possa godere, sia in termini di beni materiali che ideali.
La visione antropocentrica, tuttavia, sembra non essere più sufficiente per molti. Alla visione antropocentrica si è contrapposta la visione biocentrica, tipica dei popoli indigeni, dove l’uomo non può essere l’unico soggetto decisore del futuro del pianeta Terra, ma alla pari di tutti gli altri esseri viventi. Per questo motivo si sono sviluppate due tesi biocentriche, quella olistica e quella individualistica: i fautori della tesi individualistica credono che anche gli animali debbano essere rispettabili a livello morale, mentre coloro che sostengono la tesi olistica credono che si debba conferire diritti agli animali non come singoli ma come appartenenti a un gruppo, il quale quindi riveste un valore maggiore rispetto al singolo; in pratica, nella tesi olistica c’è la possibilità di uccidere in maniera selettiva alcuni singoli animali per tutelare il gruppo, fatto che non può accadere per i sostenitori del biocentrismo individualistico ideali.
L’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione risulta decisivo poiché il funzionamento di un ordinamento costituzionale fondato su valori fondamentali si svolge anche attraverso la teoria del bilanciamento che in alcuni casi è stato impossibile applicare. Un esempio di difficoltà di bilanciamento degli interessi di rango costituzionale è il caso Ilva: a seguito di numerosi studi epidemiologici è stata confermata la correlazione tra l’inquinamento provocato dallo stabilimento siderurgico e i danni all’ambiente e alla salute delle persone, ma quest’ultimi risultano appunto di difficile bilanciamento con il diritto al lavoro e all’iniziativa economica privata.
Illustrazione di Michele Bettollini.