Del: 25 Aprile 2022 Di: Giulia Tribunale Commenti: 0
Antifascismo oggi: oltre la Legge Scelba?

Nella primavera del 1945 l’Italia si libera del nazifascismo. Due anni dopo, la Costituzione: nata dalla catastrofe, avrebbe segnato il passaggio dalla crisi all’unità, dal prima – la dittatura – al dopo – la democrazia –.

Il simbolo del riscatto con cui il popolo italiano si sarebbe presentato davanti alla Storia, con la promessa che «ciò che è accaduto una volta non possa più accadere, che gli ideali della libertà non possano più essere calpestati».

Queste le parole con cui Palmiro Togliatti, davanti all’Assemblea costituente, rivendicava l’appellativo antifascista per la nuova Costituzione, che viene tradotto, in termini espliciti, nella XII disposizione finale e transitoria, la quale sancisce il divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.

Insieme a questa, la legge del 20 giugno 1952 n°645, anche detta legge Scelba, che si propone come attuativa della precedente disposizione, in quanto specifica le circostanze che ripropongono il modus operandi del disciolto partito, ovvero quando «una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista», pena la reclusione da tre a dieci anni. La stessa legge, inoltre, descrive i reati di apologia di fascismo e manifestazione fascista.

Non solo: 20 anni dopo, nel 1993, viene approvata un’altra legge, anch’essa attuativa della XII disposizione – sebbene più generica – e denominata legge Mancino, diretta a sanzionare chiunque, in pubbliche riunioni, compia atti od ostenti emblemi o simboli di incitamento all’odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi.

Eppure, davanti ad un neofascismo sempre meno sotterraneo e sempre più sui titoli di cronaca, una domanda sorge spontanea: perché queste leggi faticano a trovare applicazione?

Sin dai primi dibattiti in merito, è stata sollevata la questione della – presunta – conflittualità tra la legge Scelba e l’art.21 della Costituzione che riconosce ad ogni individuo il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Giacomo Matteotti avrebbe risposto che il fascismo non è opinione, ma un crimine. A regolare la questione sono intervenute due sentenze del 1957 e 1958 pronunciate dalla Corte costituzionale, le quali ammettono la sospensione della libertà di espressione nel caso in cui i reati di apologia e manifestazione del fascismo possano costituire un pericolo concreto per l’ordinamento democratico.

Ed è quest’ultima dicitura che, se da un lato elimina lo spettro di una presunta incostituzionalità della legge Scelba, dall’altro rende l’applicazione di tale legge molto più complicata, in quanto non sempre è chiaro stabilire quando si possa parlare di pericolo concreto, rimandando la decisione alla discrezione del singolo giudice.

Esempio calzante è la sentenza di assoluzione emessa il 30 Aprile 2019 dal Tribunale di Milano nei confronti di quattro esponenti di Lealtà e Azione accusati di apologia al fascismo per aver compiuto, il 25 aprile del 2016, il saluto romano al Cimitero Maggiore in commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana.

Lo stesso tribunale solo pochi giorni prima si era espresso a favore di una condanna nei confronti di un gruppo di persone che il 23 marzo 2014 si erano radunate nello stesso cimitero di fronte al sacrario dei caduti fascisti mostrando il saluto romano al grido di «presente».

Secondo il giudice Luigi Varanelli, l’intento della manifestazione non era commemorativo ma «proiettivo e vivificante, ossia con piena attitudine al proselitismo», il che rende il comportamento effettivamente punibile, come espresso dalla sentenza 74 del 1958, in base alla quale il fatto, per essere perseguito, deve trovare «nel momento e nell’ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi e concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste».

Un tentativo di aggirare gli ostacoli di applicazione della Legge Scelba è stato avanzato dal deputato del PD Emanuele Fiano, che nel 2017 ha proposto un disegno di legge volto a introdurre il reato di propaganda del regime nazista e nazifascista, che avrebbe reso perseguibile anche la promozione e la vendita di beni richiamanti la simbologia e gestualità dei regimi dittatoriali.

Tuttavia questa proposta, molto più severa dell’attuale legge Scelba, dopo essere stata approvata alla Camera dei Deputati, è caduta con lo scioglimento della legislatura, tra il sollievo di coloro che la ritenevano una pagliacciata, un disegno di legge deliberante o addirittura illiberale.

In un Paese dove il 25 aprile è considerato da alcuni suoi cittadini ancora come una ricorrenza divisiva e movimenti come Forza Nuova e CasaPound continuano a minacciare la democrazia senza che il governo si decida in favore del loro scioglimento, la lotta antifascista deve tornare ad essere una priorità della vita politica, come lo è nel suo testo fondamentale.

Giulia Tribunale
Femminista per necessità, polemica per natura. Scrivo di politica e temi sociali e ho un debole per le mappe geografiche e le letture in riva al mare. Il mio peggior nemico? Le fake news. Sogno un mondo che onori la diversità e abbandoni l’individualismo.

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