Del: 1 Luglio 2022 Di: Redazione Commenti: 1
Smart contract, nuovo profilo del formalismo contrattuale

Le fondamenta del nostro sistema codicistico in materia di contratti sono frutto di un lungo processo di modifiche fortemente dipeso dalle costanti trasformazioni del tessuto economico e dalla copiosa diffusione delle moderne imprese industriali e di servizi. Ad oggi, il contratto è inteso come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art.1321 c.c.). Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto – nei limiti della legge – o concluderne di nuovi, seppur non presenti nel novero di tipi previsto dal codice civile, purché meritevoli di tutela giuridica (art. 1322 c.c.). Questa forma di autonomia contrattuale si manifesta in molteplici modi, il dinamismo è certamente la sua caratteristica più peculiare: uno dei suoi vari volti è divenuto oggetto di studio di un’innovativa branca del diritto chiamata “LawTech”, che impronta la propria ricerca sul progressivo utilizzo delle nuove metodologie di Intelligenza Artificiale nell’ambito delle attività giuridiche.

In a world where cars drive themselves it is quite mad to pay a human five hundred an hour to copy and paste words upon a page.

legalese.com

Una provocazione quella di legalese.com, start-up statunitense intesa a rivoluzionare il settore della contrattualistica aziendale (valutato più di 80 miliardi di euro), sostenendo che la maggior parte degli intermediari legali soccomberà dinnanzi alla precisione e alla velocità dei nuovi software.

Stiamo parlando di “contratti intelligenti” – teorizzati per la prima volta da Nick Szabo nel 1994 – dei programmi archiviati su blockchain che vengono attuati al soddisfacimento di condizioni predeterminate, automatizzando l’esecuzione di un accordo in tempo immediato e senza il coinvolgimento di terze parti. Da qualche anno il fenomeno mediatico dei contratti su blockchain sta spopolando anche in Italia, creando non pochi dubbi circa la legittimità delle sue molteplici applicazioni. Il legislatore, mosso dalle numerose sollecitazioni e dal timore di lasciare zone franche fuori dal suo controllo, ha dato un primo vero riconoscimento legale ai nuovi smart contract con la conversione in legge del “Decreto semplificazioni (11 febbraio del 2019). Prima di analizzare questa figura è necessario, in via preliminare, fare alcune precisazioni.

La finanza decentralizzata o DeFi è l’organizzazione di servizi – simili a quelli bancari – su infrastrutture che presuppongono l’assenza di gerarchie, come la blockchain.

Parte rilevante di questo tipo di progetti sono gli automatismi che permettono di eseguire le transazioni senza interventi esterni (è impossibile per agenti esterni modificare i protocolli su blockchain una volta avviati, garantendo un livello di sicurezza contro falsificazioni o manomissioni di terzi mai sperimentato finora), spesso basandosi sull’enorme forza degli smart contract. Come cita IlSole24ore si tratta di funzioni “if/then incorporate in software o protocolli informatici, del tipo: se c’è una scadenza allora parte il pagamento. Un esempio attuale sono le polizze assicurative sui viaggi aerei di tipo parametrico (sperimentate da Axa Assicurazioni), cioè basate sul verificarsi di determinate condizioni: lo smart contract interroga delle Api – interfacce per la programmazione di applicazioni che permettono ai propri prodotti o servizi di comunicare con altri prodotti o servizi – per avere informazioni sugli orari di partenza e, in caso di ritardo del volo garantito dalla polizza, fa scattare automaticamente il rimborso. Un’ulteriore applicazione è nella logistica, dove il colosso Maersk ha avviato una piattaforma che sfrutta la blockchain per certificare i movimenti delle merci tra i vari porti. Infine possiamo menzionare lo studio Norton Rose Fulbright, che sta ora sviluppando dei prototipi di smart contract per la liquidazione degli indennizzi nelle operazioni M&A (Fusioni e Acquisizioni societarie), accorciando i tempi e automatizzando le operazioni.

Esempio di applicazione in campo assicurativo

Come possiamo vedere, i campi di applicazione sono molteplici, ma la loro effettiva applicazione, alla luce di valutazioni di legalità e merito, rileva non poche criticità.

Per questo motivo, un’approfondita analisi dei profili giuridici di questa figura deve estendersi ad osservazioni di caratura più generale circa le forme e le funzioni del contratto stesso nel nostro ordinamento giuridico.

Nell’ideologia economico-giuridica il contratto è visto come un importante mezzo di libertà attraverso il quale ciascun individuo può giungere alla realizzazione delle proprie attività private e produttive: ognuno diviene legislatore di sé stesso, prendendo materialmente parte allo sviluppo dell’economia. L’ordinamento italiano prevede una serie di figure contrattuali “tipiche” espressamente disciplinate dal nostro Codice Civile, tuttavia a partire dalla seconda metà degli anni novanta si è assistito ad una progressiva contaminazione di contratti “atipici” (non previsti dal nostro Codice ma meritevoli di tutela giuridica) di matrice prevalentemente statunitense, volti a dare voce alle nuove operazioni industriali e finanziarie: così sono nati il leasing, il franchising o il factoring, manifestazioni di un’innegabile simbiosi tra legge e processo tecnologico. Alla luce di questi esempi, possiamo ben capire come il nuovo modello di contrattualistica “smart”, cavalcando l’onda della Blockchain revolution, si sia disegnato uno spazio di rilievo nel nostro ordinamento.

Quanto al Decreto Semplificazioni 2019 (che costituisce di fatto la normativa italiana, non attuata, in tema di smart contract) il comma 2 dell’art. 8-ter stabilisce: «Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse». La dottrina più attenta rileva come la definizione “programma per elaboratore” (si intende un complesso di informazioni atte a far eseguire ad una macchina – che tali informazioni elabora – delle operazioni determinate) nella pratica sia di difficile (ma non impossibile) applicazione, giacché appare arduo immaginare che essa funzioni autonomamente senza l’ausilio di un software esterno – complessità che la più moderna informatica intende risolvere con l’utilizzo di input esterni (c.d. oracles) che mettano in comunicazione lo smart contract con il mondo reale: ad esempio delle applicazioni che notifichino al contratto intelligente l’avvenuta transazione, o il ritardo di un volo aereo e così via.

La seconda parte dell’art.8-ter comma 2 apre ad una questione più problematica, affermando che gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale.

Sebbene nell’ambito dei contratti viga il principio della libertà della forma, a norma dell’art.1325 c.c. essa è requisito di validità (ad substantiam) qualora sia richiesta espressamente dalla legge – si pensi agli atti che devono farsi necessariamente per iscritto indicati dall’art. 1350 c.c. (come i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili oppure le locazioni di immobili per una durata superiore ai nove anni) – sotto pena di nullità dell’atto stesso. Le finalità di una simile regola sono principalmente da rinvenire nella necessità di rendere chiaro e insindacabile l’atto e il conseguente effetto giuridico, sia a tutela delle parti contraenti che a tutela dei terzi, sicurezza che un linguaggio informatico potrebbe difficilmente dare.

Inoltre, in quanto software, a differenza dagli accordi tradizionali, lo smart contract è scritto in “linguaggio macchina”. Perciò un linguaggio come quello informatico non è strutturato per poter esprimere concetti scritti volutamente in modo da avere un’interpretazione flessibile, esso potrebbe essere compreso solo da una cerchia ristretta di persone competenti in informatica e creerebbe rilevanti problemi in tema di interpretazione (si pensi alle oggettive difficoltà di un’interpretazione – su quello che di fatto è un codice informatico – come quella secondo buonafede ex art. 1366, applicabile esclusivamente al linguaggio reale).

In conclusione, per eliminare ogni tipo di incertezza, sarebbe meglio accompagnare lo smart contract con un contratto tradizionale.

La problematica della dichiarazione delle volontà verrebbe meno, gli inadempimenti sarebbero impediti dall’automatismo del contratto intelligente, ed in caso di sopraggiunte problematiche nel corso del rapporto, o di eventuali vizi della volontà, le parti potranno sempre far valere il contratto come prova in un eventuale giudizio rendendo più semplice la decisione del giudice (ed avendo un sicuro strumento di tutela).

I problemi sollevati sono molti, così come lo sono le ipotetiche soluzioni, tuttavia il termine di novanta giorni previsto dal Decreto Semplificazioni per attuare l’embrionale normativa in materia di smart contract è scaduto a maggio del 2019: l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) – l’organo deputato a chiarire i tratti più problematici della suddetta normativa – ad oggi non ha ancora provveduto ad adottare le linee guida previste dal decreto. Nel silenzio della normativa, il fenomeno dei contratti intelligenti si fa sempre più imponente, divenendo uno dei tratti più significativi dell’industria legale del nuovo millennio.

Bibliografia: DOTTRINA; Stefano CERRATO, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, in Blockchain e Smart Contract, a cura di Raffaele BATTAGLINI, Marco GIORDANO, Giuffrè Francis Lefebre, Milano, 2019, pagg. 300-301 Stefano CERRATO, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, cit., pag. 301, Francesco GALGANO, Diritto Privato, cit., pag. 261, Andrea STAZI, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel diritto comparato, cit., pagg. 119-120, Stefano CAPACCIOLI, Smart contracts: traiettoria di un’utopia divenuta attuabile, cit., pag. 40, Stefano CERRATO, Contratti tradizionali, diritto dei contratti e smart contract, cit., pagg. 296, 297.

Articolo di Armando Cencini

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