Del: 22 Marzo 2023 Di: Contributi Commenti: 0
Il nuovo regolamento di laurea in Giurisprudenza

Disclaimer: le informazioni contenute nel presente articolo riguardano solo le facoltà di Giurisprudenza della Statale e di altri Atenei di Milano e d’Italia.


Grazie alla proroga dell’anno accademico, approvata di recente con il decreto Milleproroghe 2023, gli studenti di Giurisprudenza in Statale avranno a disposizione un appello in più per laurearsi secondo le regole contenute nel vecchio regolamento di laurea, sostituito nel maggio 2021.

Il nuovo regolamento di laurea infatti verrà applicato ufficialmente a partire da luglio 2023 e modificherà in peius la carriera degli studenti, anche retroattivamente.

Come confermato alla redazione dal personale amministrativo dell’Università, a partire dal luglio 2023 tutti i 30 e Lode conseguiti dagli studenti agli esami durante l’intero corso della carriera accademica, anche prima dell’approvazione del nuovo regolamento di laurea, smetteranno di essere conteggiati come 31 e saranno considerati 30 ai fini del calcolo della media ponderata e di conseguenza della base di laurea.

Questo ovviamente non modificherà la media di chi non ha mai preso nessuna lode (né di chi ha preso solo 30 o 30 e Lode in tutti gli esami sostenuti), ma inciderà fortemente su quegli studenti che hanno deciso di accettare voti più bassi sapendo di poter contare sulle Lodi per compensare il voto di un esame andato peggio del solito.

Non solo: cambierà anche l’attribuzione dei punti relativi alle esperienze facoltative rispetto al curriculum accademico, come tirocini, Erasmus, Moot Competitions, che fino a giugno 2023 permetteranno ai laureandi di aumentare di massimo due punti la propria base di laurea.

Infatti, secondo l’attuale regolamento, la base di laurea si calcola partendo dalla propria media, moltiplicata per 11 e divisa per 3, arrotondato il risultato per eccesso, a cui si possono aggiungere un punto per la laurea in corso e un punto per l’eventuale soggiorno all’estero (ma solo se lo studente ha conseguito il 70% dei cfu previsti dal suo programma di scambio).

Se entrambi i punti non dovessero essere conseguiti dal laureando, potrà essere assegnato un punto in più: per eventuale stage o tirocinio svolto dallo studente, previo parere di una specifica Commissione; per la partecipazione ad una competizione giuridica; per le altre esperienze extracurricolari che abbiano reso il percorso dello studente particolarmente meritevole.

A partire da luglio 2023 la situazione sarà radicalmente diversa, perché alla base di laurea potrà essere aggiunto soltanto un punto.

Questo potrà derivare alternativamente dal fatto di essersi laureato in corso, oppure dall’aver effettuato un soggiorno all’estero (se lo studente ha conseguito il 70% dei cfu previsti dal suo programma di scambio).

I tirocini e le competizioni giuridiche non vengono più considerate esperienze meritevoli di un riconoscimento al momento della laurea. Si sottolinea che già dal 2021 sono considerati ai fini del punto per il tirocinio soltanto i tirocini attivati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, mentre smetteranno di essere considerati del tutto a partire da luglio 2023.

In altre parole, lo studente che si laurea in corso, avendo svolto un Erasmus e un tirocinio, non avrà alcun tipo di vantaggio rispetto allo studente che si sia laureato in corso senza nessuna esperienza extracurricolare, o che si sia laureato fuori corso ma abbia svolto l’Erasmus.

In questo modo, gli studenti sono scoraggiati dallo svolgere esperienze formative, soprattutto di taglio pratico, che rischiano di ritardare lo svolgimento degli esami e quindi di mettere a rischio la possibilità di conseguire la laurea in corso: una realtà concreta soprattutto se si pensa che la via alternativa per giungere a quel punto sulla laurea è pagare le tasse da fuori corso e svolgere un periodo di studi all’estero, cosa che non tutti possono permettersi.

È chiaro che uno studente interessato a quel che studia non svolge Erasmus, competizioni o tirocini solo per vedersi aggiungere un punto o due sul voto di laurea: nessuno infatti metterebbe in discussione l’utilità e soprattutto la soddisfazione che tutte queste esperienze danno agli studenti, sicuramente considerate dai recuiter al momento della ricerca del primo impiego dopo la laurea.

Tuttavia, viene da chiedersi se il tempo dedicato alle esperienze extracurricolari valga effettivamente il rischio di pagare le tasse per gli eventuali ritardi sul sostenimento degli esami, o i sacrifici che uno studente-lavoratore deve fare per coniugare tirocinio, studio e vita privata – soprattutto se in quanto tirocinante curricolare non si guadagna nulla.

Inoltre, se anche non rilevasse la questione economica, si sa che il voto di laurea – purtroppo – a volte conta. Conta in alcuni concorsi pubblici, uno tra tutti quello per l’accesso al dottorato di ricerca, e conta soprattutto nel mondo legal, dove i maggiori studi legali, quelli che retribuiscono i propri praticanti, chiedono come soglia d’accesso per l’assunzione (in alcuni casi anche solo per il sostenimento del colloquio) voti che vanno dal 100, al 105, al 107, fino ai più esclusivi che non si abbassano sotto al 110.

Detto ciò, ci si aspetterebbe almeno che le nuove disposizioni siano in linea con quelle dei regolamenti di laurea delle altre facoltà di Giurisprudenza di Milano e d’Italia. La risposta è però chiaramente negativa.

Le facoltà di Giurisprudenza di Milano Bicocca, Bocconi e Cattolica considerano tutte i 30 e Lode come 31, ai fini della media. Lo stesso fa l’Università di Trento, che vanta da anni la migliore facoltà di Giurisprudenza in Italia. L’Università di Genova considera i 30 e Lode come 30, ma aggiunge alla media ponderata uno 0,5 per ogni Lode conseguita dagli studenti. Anche l’Università di Bologna non considera le Lodi nel conteggio della media ponderata, ma, calcolata la base di laurea in modo tradizionale (media x 11:3), aggiunge uno 0,25 per ogni Lode conseguita, fino al massimo di 1 punto in più.

La Statale di Milano non tiene in nessun modo le Lodi in considerazione (se non affermando che per ottenere il voto di 110 e Lode è necessario aver conseguito almeno una o più Lodi negli esami del piano di studi).  

Per quanto riguarda i punti in più da aggiungere alla base di laurea, la Statale ne assegna al massimo 1, a cui si aggiungono da 0 a 5 punti per la tesi o fino a 6 punti per le tesi particolarmente meritevoli.

L’Università Cattolica assegna da 0 a 3 punti per le tesi considerate ‘’sotto la media’’, da 0 a 5 punti per le tesi considerate nella media e fino a 8 punti per le tesi particolarmente meritevoli. L’Università Bocconi assegna da 0 a 6 punti in più al voto derivato dal calcolo della base di laurea, ma l’attribuzione di tali punti non si basa solo sul contenuto della tesi e della sua esposizione, bensì sulla valutazione del curriculum complessivo e della tesi. L’Università Bicocca assegna da 0 a 7 punti per le tesi di laurea magistrale, ma si spinge fino a 10 punti in più per le tesi particolarmente meritevoli. Sembra il caso di sottolineare che gli studenti con tesi particolarmente meritevoli alla Statale si fermano ad un massimo di 6 punti, meno delle tesi considerate nella media dalla Bicocca.

Per i punti sulle attività extracurricolari, prendiamo in considerazione come esempio il regolamento dell’Università di Bologna, che come la Statale ha approvato delle modifiche nel 2021.

Come già specificato, il candidato aggiunge alla base di laurea (media x 11:3) al massimo 1 punto se ha conseguito almeno 4 Lodi (0,25 per ogni Lode). Alla base di laurea così ottenuta si aggiungono inoltre e cumulativamente (non alternativamente come in Statale): 1 punto se ha svolto almeno un esame durante l’eventuale semestre all’estero o almeno due esami durante l’eventuale anno all’estero (in Statale, per ottenere questo punto è necessario aver conseguito il 70% dei cfu concordati nel programma di studio all’estero); 1 punto per la laurea in corso; 1 punto per il tirocinio curricolare.

Ma il voto di laurea conta quindi davvero qualcosa?

Può un voto assegnato arbitrariamente, secondo regole disomogenee tra facoltà di Giurisprudenza dello stesso Paese e addirittura della stessa città, indicare il valore di un neolaureato? La risposta a questo punto sembra evidentemente negativa.

Gli studenti non sono tutti uguali: le disponibilità economiche e sociali permettono ad alcuni di cambiare città per studiare, ad altri no; queste ultime permettono ad alcuni di poter studiare con calma, senza paura dei costi di un anno di università in più, ad altri no, con conseguenze evidenti sul piano psicologico; alcuni fanno più sacrifici di altri; alcuni incontrano nel percorso degli ostacoli che non possono essere superati neanche con tutta la forza di volontà del mondo, non ultima un’insospettabile pandemia globale che ha stravolto le vite di ognuno in poche settimane.

Il voto di laurea e i tempi per conseguirla non rappresentano l’interesse che uno studente può nutrire per la materia, non rappresentano la sua preparazione, valutata in maniera completamente arbitraria e il più delle volte totalmente incomprensibile, non rappresentano le sue capacità e la sua voglia di mettersi in gioco, né danno diritto a definirlo pigro, disilluso, lento.

Tanto meno può valere un voto di laurea se a pochi passi dal nostro Ateneo ne troviamo altri tre con regole di valutazione ben diverse e più favorevoli di quelle che ci sono state imposte, per giunta retroattivamente, nonostante tutto il lavoro che i rappresentanti hanno cercato di portare avanti per evitare l’approvazione del nuovo regolamento e nonostante la retroattività in peius sia pressoché inconcepibile nel sistema giuridico occidentale.

Il voto di laurea non definisce nulla. Probabilmente il voto di laurea non chiude porte che valeva la pena aprire. Il voto di laurea non definisce chi siamo, né la preparazione o la passione per la materia. Un riconoscimento, d’altronde, sarebbe apprezzato.

Contributo inviatoci da una studentessa di Giurisprudenza

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