Non sono una Signora/10 Art. 101


Art. 101,

com­ma 1, Cost.
La giu­sti­zia è ammi­ni­stra­ta in nome del popolo
“L’autorità non è fine a se stes­sa. Ha sen­so di esi­ste­re sol­tan­to se vie­ne inte­sa come ser­vi­zio: il pote­re vie­ne con­fe­ri­to e deve esse­re accet­ta­to in fun­zio­ne del­le pre­sta­zio­ni che la comu­ni­tà richie­de.” (A. Scopelliti)
Vie­ne oggi costan­te­men­te con­te­sta­to il giu­di­ce che non accet­ta più di esse­re “regi­stra­to­re pas­si­vo” di scel­te ope­ra­te dal Par­la­men­to o dal Gover­no, ma ten­de inve­ce a diven­ta­re illu­mi­na­to e sere­no inter­pre­te del­la leg­ge, secon­do i valo­ri nor­ma­ti­vi del­la Car­ta Costi­tu­zio­na­le. Il giu­di­ce deve rima­ne­re fede­le ai suoi dove­ri di uffi­cio, anzi­tut­to dove­ri di coscien­za, né di destra né di sini­stra. Il giu­di­ce deve esse­re custo­de del­la pro­pria indi­pen­den­za, con­tro ogni ten­ta­zio­ne ideo­lo­gi­ca e ogni sol­le­ci­ta­zio­ne di parte.
Ma è dav­ve­ro così libe­ro, il giu­di­ce, nel­le pro­prie scel­te, da poter influi­re sul­la vita poli­ti­ca del nostro paese?
L’indipendenza del giu­di­ce nell’esercizio del­le sue fun­zio­ni non signi­fi­ca arbitrio.
In base all’art. 101, com­ma 2, del­la Costituzione
I giu­di­ci sono sog­get­ti sol­tan­to alla legge
Tale nor­ma costi­tu­zio­na­le è da leg­ger­si sot­to due diver­si pro­fi­li, ponen­do l’attenzione in un caso sull’ avver­bio sol­tan­to e nell’ altro sul­la sog­ge­zio­ne alla legge.
Nell’esercizio del­le pro­prie fun­zio­ni il magi­stra­to non incon­tra nes­sun altro vin­co­lo se non quel­lo del­la leg­ge. Ciò sot­to­li­nea la sua indi­pen­den­za sia da orga­ni ester­ni alla magi­stra­tu­ra, sia dagli altri stes­si giudici.
L’art. 101 del­la Costi­tu­zio­ne rive­la anche che l’indipendenza del giu­di­ce non equi­va­le ad un libe­ro arbi­trio, ma ha sen­so solo nell’ambito di ciò che la leg­ge pre­ve­de. Il giu­di­ce, nel­la sua libe­ra inter­pre­ta­zio­ne del­la nor­ma astrat­ta, deve comun­que atte­ner­si a quei det­ta­mi del­la leg­ge for­ma­le che rispec­chia­no la volon­tà del legislatore.
Le due let­tu­re si inte­gra­no a vicen­da e sono entram­be indi­spen­sa­bi­li. La leg­ge for­ni­sce al giu­di­ce la nor­ma da appli­ca­re al caso con­cre­to e costi­tui­sce l’unico vin­co­lo ammis­si­bi­le alla fun­zio­ne giu­di­zia­ria. Die­tro alla nor­ma il giu­di­ce ripa­ra la pro­pria indi­pen­den­za, e su di essa fon­da la pro­pria imper­mea­bi­li­tà ad influen­ze ester­ne. È quin­di la leg­ge stes­sa la misu­ra cui la liber­tà inter­pre­ta­ti­va del giu­di­ce — anche rispet­to ai cosid­det­ti “casi poli­ti­ci”- può e deve adeguarsi.
Quan­do il magi­stra­to inda­ga, accu­sa, sen­ten­zia, lo fa per­se­guen­do un idea­le poli­ti­co, o per­ché costi­tu­zio­nal­men­te sog­get­to ai det­ta­mi del­la legge?
Mas­si­mo Brugnone
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