Del: 26 Luglio 2021 Di: Redazione Commenti: 0

A seguito dell’epidemia provocata dal coronavirus, l’Unione europea ha approvato il programma Next Generation EU (NGEU), con lo scopo di fornire investimenti e mezzi per realizzare interventi di miglioramento ecologico, digitale e lavorativo in vari settori dell’economia comunitaria. L’Italia, in cambio dei fondi europei, si è impegnata a realizzare, tra le altre cose, riforme nei campi della pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

Sulla riforma della giustizia penale si è concentrata da alcune settimane l’attenzione del governo Draghi. L’8 luglio il consiglio dei ministri aveva approvato gli emendamenti del governo alla legge delega “per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (A.C. 2435), proposti dal ministro della giustizia Marta Cartabia. Il disegno di legge era stato in origine presentato il 13 marzo 2020 dal precedente ministro della giustizia Alfonso Bonafede. L’obbiettivo era quello di accompagnare al blocco della prescrizione del reato dopo il primo grado, una riforma del processo penale in grado di assicurare la definizione dei procedimenti nei giudizi di impugnazione. Il cambio di governo e la maggioranza a sostegno hanno cambiato il panorama complessivo della riforma. Di seguito i punti di maggiore novità della proposta del governo.

La riforma

Nella riforma del processo penale sono state riviste le tempistiche delle indagini in base alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, ad eccezione di esigenze particolari di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery (disvelamento) degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima.

È stata confermata una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione. È in sintesi proprio questo il nucleo della proposta dalla ministra Cartabia sul nodo della prescrizione, e approvato dal Cdm. È adesso prevista la possibilità di un’altra proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi, come nel caso di associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili quelli puniti con ergastolo.

Giustizia riparativa e rinvio a giudizio

Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni momento del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si include inoltre la possibilità di ritrattare il consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

Inoltre, il pubblico ministero può richiedere il rinvio a giudizio dell’indagato quando gli elementi posseduti permettono una “ragionevole previsione di condanna”.

Criteri di priorità e misure alternative

Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficiente e omogeneo funzionamento dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Sulle misure alternative, è stata approvata la delega al governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive, detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria, saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. È esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Per non incorrere in processi dovuti a fatti bagatellari, si lascia al governo il compito di ampliare l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni. Delega al governo anche per valorizzare l’istituto della messa alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

I prossimi passaggi

Fra i possibili effetti negativi della riforma potrebbero verificarsi interruzioni nei processi in corso o avviamento di percorsi giudiziali doppi o tripli. Per questo motivo la stessa ministra Cartabia si è mostrata disposta a valutare eventuali correttivi: «Vanno prese in considerazione le preoccupazioni sull’improcedibilità», ha riconosciuto la guardasigilli alcuni giorni fa. 

Ciò nonostante, il presidente del Consiglio Draghi ha annunciato giovedì 22 luglio che il governo porrà sul testo la questione di fiducia, decisione che potrebbe impedire cambiamenti sostanziali una volta che la proposta sarà giunta in Parlamento.

Articolo di Gaia Iamundo

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