Del: 17 Marzo 2022 Di: Giulia Riva Commenti: 1
Il punto sul Referendum eutanasia legale

La notizia giunge il 15 febbraio 2022. Come divulgato dall’Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale, il Referendum abrogativo in materia di omicidio del consenziente (per i promotori “Referendum eutanasia legale”) è stato da essa ritenuto inammissibile e dunque non potrà essere sottoposto alla popolazione italiana.

Parziale e lapidaria la spiegazione, in attesa che il testo completo della sentenza fosse pubblicato (dal 2 marzo scorso esso è consultabile). Nel comunicato si affermava che, a seguito dell’ abrogazione, sebbene parziale, dell’art. 579 del codice penale, non sarebbe stata più preservata «la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili».

Insolita, secondo alcuni giornali, la spiegazione che il neo-eletto Presidente della Corte, Giuliano Amato, ha deciso di fornire in conferenza stampa, sostenendo che il quesito sarebbe stato “mal formulato” e ribadendo nettamente la differenza tra omicidio del consenziente (su cui verteva, come già osservato, il testo referendario proposto) e suicidio assistito.

Secondo il Presidente e secondo la maggioranza dei giudici della Corte (solo 5 su 15 avrebbero ritenuto il referendum ammissibile) la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente avrebbe insomma portato a estremi costituzionalmente inaccettabili; e alla mancata tutela di categorie fragili che nulla avrebbero a vedere con coloro che, trovandosi in condizioni di malattia terminale e/o degradante, fossero in attesa di ottenere l’eutanasia. Ormai famoso l’esempio proposto dallo stesso Amato, del ragazzo maggiorenne (dunque non incluso nella specifica tutela dell’art. 579), depresso, magari ubriaco, che chiedesse di essere ucciso.

Grande la delusione dei promotori del referendum (in prima linea l’Associazione Luca Coscioni).

E così anche quella di tutti coloro che hanno contribuito alla campagna ed alla raccolta firme o che semplicemente hanno creduto in questa battaglia, sperato di poter decidere, in futuro, in merito alla propria esistenza. La risposta non si è fatta attendere. Il 17 febbraio, a loro volta in conferenza stampa, Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente tesoriere e segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, hanno respinto una ad una le contestazioni mosse da Amato. Gallo ha poi evidenziato che «le persone che hanno scritto il referendum l’hanno fatto con piena cognizione di causa». Cappato si è inoltre detto molto amareggiato dal disprezzo con cui i comitati promotori sono stati trattati e, in sostanza, accusati di aver ingannato la popolazione italiana.


Una lettura del testo della sentenza può aiutare a capire meglio.

Come già osservato e come ribadito dalla sentenza stessa, il testo referendario proponeva la modifica dell’art. 579 del Codice Penale in merito al reato di “omicidio del consenziente”, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930. Questo art. risulta peraltro legato al successivo art. 580, il quale «incrimina l’aiuto (oltre che l’istigazione) al suicidio».

L’intento originario sarebbe stato quello di «tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi»; esclusa una «reazione sanzionatoria nei confronti dello stesso autore dell’atto abdicativo» (cioè di chi vorrebbe rinunciare alla propria vita), si impedisce a eventuali terzi di cooperare all’atto sotto minaccia di sanzione penale.

Perché dunque proporre una modifica dell’art. 579?

Come spiegano i promotori del referendum, la Corte Costituzionale ha stabilito che «l’aiuto al suicidio (art. 580 cod. pen.) non è punibile nel caso in cui la persona che lo richiede sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale» (sentenza n. 242/2019, caso Cappato – Antoniani). A seguito della Legge 219/2017 è dunque possibile, ma soltanto a coloro per cui sia sufficiente interrompere le terapie, mettere fine alle proprie sofferenze (previa verifica delle condizioni del soggetto, della sua capacità di prendere “decisioni libere e consapevoli”, nonché delle modalità di esecuzione).

Tuttavia, coloro che sono colpiti da malattie irreversibili e/o degenerative che causino sofferenze intollerabili ma non tenuti in vita dai suddetti trattamenti, non hanno in alcun modo accesso all’eutanasia (somministrazione del farmaco letale da parte medica) o al suicidio assistito (semplice preparazione da parte medica del farmaco, il quale verrà poi autonomamente assunto dal paziente).

Affinché anche questi pazienti, spesso impossibilitati dalle proprie condizioni ad assumere autonomamente un farmaco, possano scegliere liberamente, i promotori hanno optato per una modifica dell’art. 579. La modifica avrebbe come obiettivo quello di depenalizzare l’aiuto medico attivo, cioè quella che chiamiamo comunemente “eutanasia”.

L’art. 579, nella sua forma originaria, si divide in 3 commi.

Il primo punisce, con la reclusione da sei a quindici anni, «chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui». Il secondo esclude, in caso di omicidio del consenziente, l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dal art. 61 del codice penale. Infine, il terzo riporta nell’ambito di reato comune, dunque punito più severamente, l’omicidio del consenziente nei casi in cui «il consenso sia prestato da un soggetto incapace o risulti affetto da un vizio che lo rende invalido».

Quest’ultimo, in particolare, nell’ipotesi in cui l’omicidio sia commesso contro una persona minore di 18 anni; contro una persona inferma di mente o comunque in condizioni di deficienza psichica/infermità, per es nel caso di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; oppure contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minacce, suggestione, inganno.

In seguito alle modifiche proposte (ritaglio e saldatura di alcune parti dell’articolo) il testo risultante sarebbe dunque stato il seguente: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso: 1) contro una persona minore degli anni diciotto; 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno».

La difesa dei promotori, riassunta dalla sentenza della Corte, ha tenuto a ribadire che la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente, sulla base del testo risultante, non potrebbe in alcun modo riguardare le categorie vulnerabili cui fa riferimento il comma 3 (interamente conservato). Il “consenso” verrebbe inoltre sottoposto a «una valutazione e un accertamento estremamente rigorosi in sede processuale», al fine di verificare che esso sia «serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento della realizzazione della condotta dell’omicida».

Cruciale per la difesa anche la continuità ideale con la già citata sentenza n. 242 del 2019 (caso Cappato-Antoniani), emanata dalla stessa Corte Costituzionale, in merito ai casi in cui l’aiuto al suicidio non dovrebbe essere sanzionato dall’art. 580; in particolare si è avanzata l’ipotesi che in futuro essa avrebbe potuto assurgere a modello, aiutando così i giudici nella loro funzione interpretativa in materia.

Infine la difesa ha sostenuto che, in seguito alla modifica dell’art. 579 (in caso di vittoria dei “sì”), la Corte avrebbe potuto «rivolgere specifiche indicazioni al legislatore, al fine di superare eventuali profili di criticità conseguenti all’abrogazione referendaria», mentre il legislatore a sua volta avrebbe potuto regolamentare la materia «nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte stessa in materia di aiuto al suicidio»: da un lato profilando una garanzia di intervento di queste autorità al fine di meglio precisare, progressivamente e a seconda delle esigenze, la materia in oggetto; dall’altro evidenziando la questione nodale, cioè la mancanza di un intervento attivo e costruttivo dovuta “all’inerzia del legislatore” (peraltro segnalata dalla Corte stessa).

Ma perché la Corte Costituzionale ha deciso di respingere la proposta referendaria?

Dato che, in sostanza, gli intenti dichiarati dai promotori durante la campagna referendaria e in sede di giudizio di ammissibilità non possono costituire materia di valutazione, la Corte afferma di aver preso in considerazione il testo referendario in sé, la “finalità obiettivamente ricavabile” dalla sua formulazione e dalla normativa risultante in caso di vittoria dei “sì”.

Essa ha dunque ritenuto che la liceizzazione dell’omicidio del consenziente, derivante dall’eventuale modifica dell’art. 579 cod. pen., non rimarrebbe circoscritta ai casi di persone affette da “malattie gravi e irreversibili”; che al contrario essa «prescinderebbe dalle motivazioni che possono indurre a chiedere la propria morte», con il rischio di includere anche «situazioni di disagio di natura del tutto diversa (affettiva, familiare, sociale, economica e via dicendo), sino al mero taedium vitae».

Con questo la Corte ha respinto quanto sostenuto dalla difesa, cioè che sarebbero stati tutelati tutti i casi di cui al comma 3 (quelli “spesso citati per destare perplessità sulla tenuta del quesito referendario”, come è stato dichiarato anche in sede di giudizio). Questi sarebbero rientrati (come in precedenza alla modifica) nella categoria di reato di omicidio doloso e puniti dunque in quanto tali.

La Corte ha poi sottolineato un’ulteriore criticità: sempre in caso di modifica dell’art. 579, in alcun modo sarebbe risultata normata la subordinazione della depenalizzazione dell’omicidio del consenziente al «rispetto della procedura medicalizzata, prefigurata dalla Legge n. 219 del 2017» (consenso o rifiuto del trattamento terapeutico).

A ciò si ricollega l’osservazione, poi ripresa da Amato nella già citata conferenza stampa, inerente il titolo attribuito alla proposta referendaria dalla Corte di Cassazione. Essa ha infatti scelto di non includervi il termine “eutanasia” (ma, come ha poi osservato Cappato, la ragione di ciò starebbe nel fatto che “eutanasia” non è termine legale) né l’esplicito riferimento a un “consenso libero, consapevole, informato”. Una richiesta referendaria abrogativa non può infatti avere alcun “significato ricostruttivo”, rispetto al quale sarebbe necessario l’intervento del legislatore, fino ad oggi mancato: impossibile dunque alludere a intenti e declinazioni della materia che non siano oggettivamente ricavabili dal testo proposto.

Chiarito ciò, la Corte conclude: il diritto alla vita è implicitamente incluso tra i diritti fondamentali inviolabili dall’art. 2 della nostra Costituzione e «concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona (sentenza n. 238 del 1996)». Mentre gli articoli 579 e 580 cod. pen, elaborati nel 1930, avevano come scopo ultimo l’interesse collettivo dello Stato, oggi l’interesse primo è quello di tutelare la “persona umana” in quanto “valore in sé”. Se dunque non si può imporre il “dovere di vivere a tutti i costi”, neppure si può, sempre secondo la Corte, ignorare “le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite” in nome di “una concezione astratta dell’autonomia individuale”.

Un art. come il 579 cod. pen. non può, a parere della Corte, essere semplicemente abrogato, nel nome della libertà di autodeterminazione dell’individuo. Questo perché ciò condurrebbe al rischio di creare un vuoto normativo a danno della tutela minima del bene della vita. Al massimo, una disciplina di tale importanza dovrebbe essere “modificata o sostituita dal legislatore con un’altra disciplina”.

In conclusione, l’approvazione referendaria “comporterebbe il venir meno di ogni tutela”, dal momento che le situazioni di vulnerabilità e debolezze non sarebbero unicamente quelle esplicitate dal comma 3 e che la normativa risultante finirebbe per prescindere da motivi e forme del consenso; nonché da come e da chi la morte verrebbe provocata.


Dopo questo intenso testa a testa, che cosa rimane? La modifica dell’art. 579 poteva essere una strada percorribile? O la Corte Costituzionale ha avuto ragione?

A ogni modo, il dibattito non ha fatto altro che riportare in luce il vero problema: il vuoto lasciato dal legislativo, che ancora esita a esprimersi in materia. Dal 2013 giace dimenticata una proposta legge di iniziativa popolare sul “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia”, in merito alla quale, nonostante i richiami della Corte Costituzionale, il Parlamento non ha mai voluto aprire il dibattito.

Lo scorso 11 marzo, una proposta legge sul suicidio assistito (dunque non sull’eutanasia) è stata approvata alla Camera, con l’opposizione del solo centro-destra. Tuttavia, i promotori del referendum eutanasia legale hanno dichiarato che, se tale proposta dovesse davvero essere approvata, comporterebbe “un passo indietro rispetto ai diritti sul fine vita ad oggi conquistati”. Infatti, come dichiara Filomena Gallo, non soltanto il testo non si propone di regolamentare la materia in maniera finalmente coerente ed organica, ma introduce anche nuove condizioni più restrittive per accedere all’aiuto al suicidio e continua a escludere tutti coloro che non siano mantenuti in vita da terapie di sostegno vitale.

Per quanto ancora si continuerà a procedere così, un passo avanti e due indietro?

Quanto dovremo attendere per ottenere finalmente una normativa dettagliata, completa, che garantisca la massima tutela a ognuno, fragile e non, ma che non opponga ostacoli insormontabili a chi, nel pieno delle sue facoltà di intendere e di volere, abbia deciso di non poter sopportare oltre sofferenze inimmaginabili? Democrazia sarebbe questo: un Parlamento che ascolti tutti i suoi cittadini, che li rappresenti davvero, che elabori leggi atte a normare e rendere così piena la libertà di ognuno.

E cosa appartiene ad ognuno di noi, senza distinzioni, tanto quanto la vita e la morte? Che dovremmo infine riconoscere come facce della stessa medaglia. Perché sì, la morte è parte della vita, una parte imprescindibile, a volte spaventosa ma indiscutibilmente nostra; un momento di fronte al quale non possiamo chiudere gli occhi, girare la testa, costruire tabù. Un momento sul quale, pur nel massimo della tutela realizzabile, dovremmo avere almeno il diritto di decidere. Perché soltanto in tale libertà di scelta batte il cuore della dignità umana.

Giulia Riva
Studentessa presso la triennale di storia, amo trovare nel passato le radici di oggi. Mi appassionano la politica e l’attualità, la buona letteratura, le menti creative e ogni storia che valga la pena di essere raccontata. Scrivere per professione è il mio sogno nel cassetto.

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