Detenute madri di fronte alla legge

Detenute madri di fronte alla legge

“Pen­ti­ta? Non lo so. Dispia­ciu­ta? Mi dispia­ce per mio figlio, l’ho par­to­ri­to tra le sbar­re, l’ho allat­ta­to come una tigre in gab­bia, l’ho accu­di­to per tre anni, poi ho dovu­to lasciar­lo andare.”

Que­ste le paro­le di Miran­da Car­bo­ne, il som­mes­so e ama­ro lamen­to di una madre i cui più visce­ra­li istin­ti mater­ni sono sta­ti sop­pres­si dal­la pri­va­zio­ne for­za­ta di suo figlio. Sono le paro­le di una madre dete­nu­ta, col­te e mes­se per iscrit­to dall’autrice Anto­nel­la Caval­lo in una rac­col­ta di rac­con­ti inti­to­la­ta Le liber­tà vio­la­te. Don­ne die­tro le sbar­re. Rac­con­ti di ordi­na­ria inquie­tu­di­ne, pub­bli­ca­ta nel 2016. Si trat­ta del­la voce di una don­na che ci ricor­da che anche nel lon­ta­no ma vici­no luo­go del­le car­ce­ri ci sono madri, bam­bi­ni e, ine­vi­ta­bil­men­te, rap­por­ti uma­ni da tene­re in con­si­de­ra­zio­ne e tutelare.

Il pro­ble­ma del­la mater­ni­tà in car­ce­re, discus­so a onde alter­ne, è recen­te­men­te tor­na­to ogget­to di dibat­ti­to, a segui­to del riti­ro da par­te del Pd del dise­gno di leg­ge sul­le dete­nu­te madri, a pri­ma fir­ma Ser­rac­chia­ni. Si trat­ta­va di un pro­get­to di leg­ge vol­to a garan­ti­re mag­gio­re tute­la ai figli mino­ri di geni­to­ri in sta­to di deten­zio­ne. L’8 mar­zo però il testo è sta­to bloc­ca­to da una serie di emen­da­men­ti pre­sen­ta­ti dal cen­tro­de­stra e il 23 mar­zo è sta­to ritirato.

«L’obiettivo di que­sto prov­ve­di­men­to non era cer­to quel­lo di un’amnistia per tut­te, ma far sì che le mam­me e i mino­ri potes­se­ro vive­re, nel momen­to più deli­ca­to per i bam­bi­ni, non in un car­ce­re ma in una casa pro­tet­ta», ha dichia­ra­to la par­la­men­ta­re del Pd Debo­ra Ser­rac­chia­ni.

Il dise­gno di leg­ge Ser­rac­chia­ni ave­va quin­di l’obiet­ti­vo prin­ci­pa­le di pro­muo­ve­re il model­lo del­la casa fami­glia pro­tet­ta, model­lo che a det­ta di mol­ti avreb­be per­mes­so di sop­pe­ri­re ad alcu­ne man­can­ze e con­trad­di­zio­ni insi­te nel­la vigen­te nor­ma­ti­va sul­le misu­re restrit­ti­ve per le dete­nu­te madri.

Il ridot­to livel­lo di delin­quen­za fem­mi­ni­le negli anni ha com­por­ta­to che si riser­vas­se poca atten­zio­ne al feno­me­no del­la deten­zio­ne fem­mi­ni­le, cosa che ha spin­to ad occu­par­si indi­stin­ta­men­te del­la con­di­zio­ne del­le don­ne e di quel­la degli uomini. 

Ad oggi comun­que alcu­ne impor­tan­ti evo­lu­zio­ni ci sono sta­te: una pri­ma for­ma di misu­ra alter­na­ti­va alla deten­zio­ne è rap­pre­sen­ta­ta dal­la deten­zio­ne domi­ci­lia­re spe­cia­le, intro­dot­ta con la L. 40/2001, in base alla qua­le le con­dan­na­te madri di bam­bi­ni di età non supe­rio­re ai die­ci anni, se non sus­si­ste un con­cre­to peri­co­lo di com­mis­sio­ne di ulte­rio­ri delit­ti e se vi è la pos­si­bi­li­tà di ripri­sti­na­re la con­vi­ven­za con i figli, pos­so­no esse­re ammes­se ad espia­re la pena nel­la pro­pria abi­ta­zio­ne, o in un altro luo­go di pri­va­ta dimo­ra, di cura, assi­sten­za o acco­glien­za, al fine di prov­ve­de­re alla cura dei figli, dopo l’espiazione di alme­no un ter­zo del­la pena o dopo l’espiazione di alme­no quin­di­ci anni nel caso di con­dan­na all’ergastolo.

Que­sta dispo­si­zio­ne tro­va appli­ca­zio­ne, testual­men­te, quan­do non ricor­ro­no le con­di­zio­ni di cui all’articolo 47-ter del­la L. n. 354/1975, che disci­pli­na la deten­zio­ne domi­ci­lia­re gene­ri­ca, desti­na­ta a tro­va­re appli­ca­zio­ne quan­do la pena da scon­ta­re è non supe­rio­re a quat­tro anni. 

La disci­pli­na di que­sta misu­ra restrit­ti­va, tut­ta­via, fino al 2011 non ha tenu­to con­to di un dato fon­da­men­ta­le: il con­te­sto socia­le dal qua­le gene­ral­men­te pro­ven­go­no le dete­nu­te. Le don­ne che si tro­va­no in car­ce­re con i loro figli, infat­ti, sono per la mag­gior par­te stra­nie­re, pro­ven­go­no da un con­te­sto degra­da­to e han­no spes­so ripor­ta­to più di una con­dan­na pena­le. Di con­se­guen­za, le con­di­zio­ni neces­sa­rie per acce­de­re al bene­fi­cio del­la deten­zio­ne domi­ci­lia­re risul­ta­va­no un limi­te inva­li­ca­bi­le per mol­te madri.

Lo Sta­to ha affron­ta­to la que­stio­ne solo nel 2011, con la leg­ge n. 62, il cui testo pre­ve­de misu­re alter­na­ti­ve al car­ce­re per le madri con figli fino a sei anni di età, misu­re rap­pre­sen­ta­te dal­le case fami­glia pro­tet­te. Ad oggi, però, solo poche regio­ni han­no isti­tui­to strut­tu­re ade­gua­te a con­sen­ti­re l’applicazione di que­ste misu­re, con il rischio che mol­te dete­nu­te, con figli anche mol­to pic­co­li, riman­ga­no in car­ce­re, pro­prio come acca­du­to a Miran­da Carbone. 

Per tre anni ha potu­to tene­re con sé suo figlio, die­tro le sbar­re, per poi veder­se­lo strap­pa­re dal­le brac­cia. E così Miran­da, come tan­te altre dete­nu­te madri, ha sof­fer­to di un dolo­re stra­zian­te: pri­ma per la sola idea di costrin­ge­re il pro­prio bam­bi­no rima­ne­re in una cel­la e poi, dopo che le era sta­to por­ta­to via, per l’im­pres­sio­ne di aver­lo abban­do­na­to. Pos­sia­mo accet­ta­re un simi­le trattamento?

Di recen­te una rispo­sta si è fat­ta sen­ti­re a gran voce, attra­ver­so il dise­gno di leg­ge Ser­rac­chia­ni, che mira­va a ridur­re ulte­rior­men­te la pos­si­bi­li­tà che bam­bi­ni pic­co­li si tro­vas­se­ro a vive­re in car­ce­re con le madri reclu­se. Ma il cen­tro­de­stra ha rea­gi­to pre­sen­tan­do emen­da­men­ti che anda­va­no ad appor­ta­re al dise­gno di leg­ge ele­men­ti rite­nu­ti peg­gio­ra­ti­vi rispet­to all’attuale nor­ma­ti­va, che han­no spin­to il Pd a deci­de­re di fare un pas­so indie­tro e riti­ra­re il dise­gno di legge.

“Esse­re incin­ta e/o madre di bam­bi­ni pic­co­li non può esse­re il pas­se­par­tout per le bor­seg­gia­tri­ci abi­tua­li e pro­fes­sio­na­li per evi­ta­re il car­ce­re e con­ti­nua­re a delin­que­re”, han­no affer­ma­to i par­la­men­ta­ri del­la Lega Jaco­po Mor­ro­ne e Ingrid Bisa. 

Que­sto atteg­gia­men­to non rischia di por­ta­re all’adozione di una nor­ma­ti­va appli­ca­bi­le per gene­ra­lia, sen­za un atten­to esa­me del sin­go­lo caso con­cre­to e del­la sin­go­la per­so­na? Nes­sun dub­bio sul fat­to che il ricor­so stru­men­ta­le al bene­fi­cio del dif­fe­ri­men­to del­la pena, per pro­ce­de­re indi­stur­ba­ti nel­la com­mis­sio­ne di atti ille­ci­ti, sia un feno­me­no da affron­ta­re e con­tra­sta­re. Di cer­to però la solu­zio­ne non può esse­re quel­la di ren­de­re desti­na­ta­ri di un prov­ve­di­men­to ad hoc anche don­ne e bam­bi­ni che nul­la c’entrano con il feno­me­no in questione.

Dove tro­va­re una solu­zio­ne, allo­ra? Que­sta risie­de nel mez­zo, nell’equilibrio, come ben si evin­ce dal­le paro­le di Susan­na Mariet­ti, dell’Associazione Anti­go­ne: «Sareb­be anti­co­sti­tu­zio­na­le dire che una madre che delin­que ha per leg­ge un’im­pu­ni­tà pre­co­sti­tui­ta. Così si vio­le­reb­be l’articolo 3 del­la Costi­tu­zio­ne, secon­do cui tut­ti i cit­ta­di­ni sono ugua­li davan­ti alla leg­ge. Biso­gna però sfor­zar­si di tro­va­re alter­na­ti­ve al car­ce­re, lavo­ran­do caso per caso sul­le don­ne con bam­bi­ni, la cui peri­co­lo­si­tà socia­le non è di soli­to così alta da non con­sen­ti­re di evi­ta­re il carcere».

Clara Molinari
Stu­den­tes­sa di giu­ri­spru­den­za, scri­vo per dare ascol­to ai miei pen­sie­ri e far­li dia­lo­ga­re con l’esterno. Cine­ma e let­tu­ra sono le mie fon­ti di emo­zio­ni e cono­scen­za; la curio­si­tà è ciò che lega il tutto.
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Studentessa di giurisprudenza, scrivo per dare ascolto ai miei pensieri e farli dialogare con l’esterno. Cinema e lettura sono le mie fonti di emozioni e conoscenza; la curiosità è ciò che lega il tutto.

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