Digitalizzare il patrimonio culturale. Una nuova sfida

Digitalizzare il patrimonio culturale. Una nuova sfida

Par­tia­mo subi­to in medias res con una doman­da: la scan­sio­ne o la foto­gra­fia di un docu­men­to, di un libro, di un mano­scrit­to, di una per­ga­me­na o di qual­sia­si altro mate­ria­le cor­ri­spon­de alla sua digi­ta­liz­za­zio­ne? La rispo­sta è…udite, udi­te, no! 

Infatti, vi è una sostanziale differenza tra digitizzare e digitalizzare (in Italia questa distinzione terminologica è poco usata, a differenza dell’area anglosassone).

Digi­tiz­za­re allu­de a quel pro­ce­di­men­to di acqui­si­zio­ne di foto­gra­fie e/o scan­sio­ni di un bene: al pro­dot­to fina­le sono auto­ma­ti­ca­men­te asso­cia­ti dei meta­da­ti “basi­ci” (banal­men­te, data e titolo/identificativo foto, dati di sto­ra­ge come acca­de quan­do fac­cia­mo una nor­ma­lis­si­ma foto con il nostro smart­pho­ne) ma non quel­li tec­ni­co-gestio­na­li fon­da­men­ta­li per inse­ri­re il risul­ta­to del­la digi­tiz­za­zio­ne in un archi­vio nati­vo digi­ta­le vero e proprio.

Al con­tra­rio, la digi­ta­liz­za­zio­ne risul­ta esse­re un inter­ven­to fisi­co e mate­ria­le di dema­te­ria­liz­za­zio­ne del bene “ori­gi­na­le”, che pro­du­ce ogget­ti digi­ta­li costi­tui­ti da imma­gi­ni, meta­da­ti auto­ma­ti­ci e tec­ni­ci e dal­la sua descri­zio­ne. Quest’ultima è fon­da­men­ta­le, poi­ché da una par­te crea il cosid­det­to vin­co­lo archi­vi­sti­co, cioè l’insieme del­le rela­zio­ni logi­co-for­ma­li natu­ra­li e ori­gi­na­li che esi­sto­no tra docu­men­ti, che costi­tui­sco­no per­tan­to un com­ples­so orga­ni­co, il con­te­sto, la rete in cui vie­ne inse­ri­to il pro­dot­to, in que­sto caso, di digitalizzazione. 

Dall’altra tra­du­ce l’immagine in ogget­to con valo­re di bene cul­tu­ra­le a tut­ti gli effetti. 

In altre parole, la descrizione sottopone l’oggetto digitalizzato — non digitizzato — alla tutela dello Stato. 

Inol­tre, que­sto pro­ce­di­men­to asso­cia all’immagine dei meta­da­ti descrit­ti­vi, tec­ni­ci, ammi­ni­stra­ti­vi e gestio­na­li, qua­li ad esem­pio: il sog­get­to pro­dut­to­re (colui il qua­le duran­te la pro­pria atti­vi­tà pro­du­ce l’oggetto), il tito­lo o iden­ti­fi­ca­ti­vo, gli estre­mi cro­no­lo­gi­ci, le carat­te­ri­sti­che tec­ni­che, le misu­re, la segnatura. 

In sostan­za, non è pos­si­bi­le digi­ta­liz­za­re un bene sen­za descri­ver­lo e suc­ces­si­va­men­te inven­ta­riar­lo: l’inventario è uno degli stru­men­ti di cor­re­do che per­met­te la frui­zio­ne del patri­mo­nio archivistico.

La digi­ta­liz­za­zio­ne di un archi­vio può esse­re effet­tua­ta solo ed esclu­si­va­men­te dopo aver otte­nu­to l’approvazione del­la Soprin­ten­den­za archi­vi­sti­ca e biblio­gra­fi­ca com­pe­ten­te (una in ogni regio­ne), la qua­le rice­ve e valu­ta un pro­get­to che deve esse­re con­for­me alle linee gui­da PND-Digi­tal Libra­ry det­ta­te dal Mini­ste­ro del­la Cul­tu­ra.

La scansione e la digitalizzazione del patrimonio deve essere effettuata da operatori dotati di un’adeguata preparazione professionale con l’utilizzo di strumenti hardware e software idonei. 

Infat­ti, tale pro­get­to deve neces­sa­ria­men­te espli­ci­ta­re alme­no i respon­sa­bi­li del­lo stes­so, dove e da chi saran­no con­ser­va­te le risor­se digi­ta­li, le chia­vi di acces­so richie­ste, chi e come potrà con­sul­ta­re la ban­ca dati crea­ta. Si deve inol­tre spe­ci­fi­ca­re che tipo di hard­ware e di soft­ware gestio­na­li e di frui­zio­ne si inten­de uti­liz­za­re in cor­so d’opera, il for­ma­to del pro­dot­to digi­ta­le e i meta­da­ti asso­cia­ti, il siste­ma di con­ser­va­zio­ne del­le imma­gi­ni crea­te e le misu­re di backup. 

La Soprin­ten­den­za valu­te­rà il pro­get­to, tenen­do anche con­to del­la sua fat­ti­bi­li­tà tec­ni­ca, i costi-bene­fi­ci che ne deri­va­no, se è neces­sa­rio otte­ne­re una copia digi­ta­le dell’archivio o di una par­te di esso (in base anche alla fre­quen­za con cui i docu­men­ti sono nor­mal­men­te richie­sti inter­na­men­te e dell’utenza), l’unicità e la rari­tà del bene, la pos­si­bi­li­tà di poter esse­re frui­to onli­ne anche per fini sto­ri­ci e di ricer­ca scientifica.

Biso­gna infi­ne tene­re bene a men­te che il pro­dot­to fina­le del­la digi­ta­liz­za­zio­ne è tec­ni­ca­men­te un archi­vio nati­vo digi­ta­le (diven­ta egli stes­so un archi­vio ori­gi­na­le dema­te­ria­liz­za­to), even­tual­men­te aper­to e sog­get­to a incre­men­ti, per­tan­to è sog­get­to alla tute­la del­lo Sta­to. Soprat­tut­to, il pro­ces­so di digi­ta­liz­za­zio­ne non pre­sup­po­ne la distru­zio­ne degli ori­gi­na­li ana­lo­gi­ci, che mai e poi mai andran­no scartati.

Arti­co­lo di Fede­ri­ca Fornasiero.

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