Il treno dell’autonomia differenziata arriverà a destinazione?

Per fare chia­rez­za su un argo­men­to così intri­ca­to e tec­ni­co quan­to fon­da­men­ta­le per il fun­zio­na­men­to del­la nostra demo­cra­zia come l’autonomia dif­fe­ren­zia­ta non si può che par­ti­re dall’appro­va­zio­ne il 26 giu­gno 2024 del­la leg­ge n.86.

Dopo mesi di tira e mol­la la mag­gio­ran­za è riu­sci­ta a tro­va­re una sin­te­si su un testo che si sta­va are­nan­do e che non tro­va­va nem­me­no il favo­re del­la pie­na mag­gio­ran­za con i vari distin­guo di espo­nen­ti di For­za Italia. 

In pri­mo luo­go, biso­gna ricor­da­re come il pro­ces­so di devo­lu­zio­ne di fun­zio­ni dal­lo sta­to alle regio­ni, nel rispet­to del prin­ci­pio di sus­si­dia­rie­tà pre­vi­sto dal­la nostra Costi­tu­zio­ne, sia nato da un’idea svi­lup­pa­ta in Euro­pa a par­ti­re dagli anni 80. Affon­dan­do le sue radi­ci nell’idea più recen­te di mag­gio­re devo­lu­zio­ne di pote­ri alle “peri­fe­rie” del­lo sta­to per una gestio­ne più effi­cien­te del­lo sta­to socia­le, esso infat­ti mira a dele­ga­re appun­to alcu­ne fun­zio­ni ai livel­li di Gover­no più pros­si­mi ai cit­ta­di­ni (pro­vin­ce e comuni).

Il primo embrione di autonomia differenziata è stato approvato nel 2001 dalla maggioranza di centro-sinistra con la revisione del titolo V della costituzione. Essa ha ridefinito le competenze tra Stato e Regioni, ridisegnando il ruolo di queste ultime tanto a livello interno quanto sul piano internazionale.

Infat­ti lo sta­to vie­ne mes­so sul­lo stes­so pia­no dei comu­ni, del­le regio­ni, del­le cit­tà metro­po­li­ta­ne come ele­men­ti costi­tu­ti­vi e pari­fi­ca­ti del­la Repub­bli­ca. La vera inno­va­zio­ne, oltre alla fon­da­men­ta­le ste­su­ra dell’articolo 117 che elen­ca tut­ta una serie di mate­rie di com­pe­ten­za pri­ma esclu­si­va sta­ta­le, poi con­cor­ren­te (cioè di com­pe­ten­za sia del­lo Sta­to sia del­le regio­ni) ed infi­ne resi­dua­le regio­na­le (quan­do la com­pe­ten­za non è espli­ci­ta­men­te sta­ta­le e si ritie­ne dun­que pro­pria del­le regio­ni), sta pro­prio nel­la pos­si­bi­li­tà per le regio­ni ordi­na­rie di richie­de­re “ulte­rio­ri for­me e con­di­zio­ni par­ti­co­la­ri di auto­no­mia” nel­le mate­rie di legi­sla­zio­ne con­cor­ren­te e in poche altre, con­ces­se loro attra­ver­so leg­ge del­lo stato.

Dal 2001 al 2009 si è assistito ad una spinta verso il federalismo culminata con la legge Calderoli (n.42/2009) che ha riguardato più che il federalismo politico quello fiscale.

Infat­ti si è pro­po­sto di sta­bi­li­re una pro­por­zio­na­li­tà diret­ta tra le impo­ste riscos­se da un ente ter­ri­to­ria­le e le impo­ste effet­ti­va­men­te uti­liz­za­te dall’ente stes­so, evi­tan­do finan­zia­men­ti a piog­gia e spre­chi. Infat­ti sto­ri­ca­men­te il siste­ma fisca­le ita­lia­no era basa­to sui tra­sfe­ri­men­ti dal­lo sta­to agli enti ter­ri­to­ria­li. Con que­sta nuo­va con­ce­zio­ne inve­ce si vuo­le che sia­no gli stes­si enti ter­ri­to­ria­li a finan­zia­re le pro­prie atti­vi­tà in auto­no­mia attra­ver­so tri­bu­ti pro­pri. Se quin­di da un lato il fede­ra­li­smo fisca­le vuo­le miglio­ra­re la gestio­ne del­la spe­sa pub­bli­ca mas­si­miz­zan­do i ser­vi­zi, dall’altro è impre­scin­di­bi­le defi­ni­re i cosid­det­ti Lep.

Essi sono i livelli essenziali di prestazione e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in quanto riguardano diritti sociali e civili da tutelare. 

Se quin­di ci sono aspet­ti già appal­ta­ti agli enti ter­ri­to­ria­li dal­la leg­ge del­lo sta­to, in altri set­to­ri i livel­li del ser­vi­zio da garan­ti­re non sono anco­ra sta­ti indi­vi­dua­ti, basti pen­sa­re ai ser­vi­zi ero­ga­ti in modo diso­mo­ge­neo come quel­li socio-edu­ca­ti­vi. La costi­tu­zio­ne infat­ti affi­da allo sta­to il com­pi­to di defi­ni­re que­sti Lep. Defi­nir­li signi­fi­ca che lo sta­to non solo deve indi­vi­dua­re per cia­scu­na mate­ria uno stan­dard ade­gua­to di pre­sta­zio­ni e ser­vi­zi ma si assu­me l’incarico di garan­ti­re, se neces­sa­rio, agli enti ter­ri­to­ria­li le risor­se suf­fi­cien­ti per erogarli.

Appro­va­ta quin­di la leg­ge del­lo sta­to che con­sen­te di attri­bui­re alle regio­ni richie­den­ti par­ti­co­la­ri for­me di auto­no­mia è subi­to inter­ve­nu­ta la Cor­te Costi­tu­zio­na­le, che ha dichia­ra­to inco­sti­tu­zio­na­li, con la sen­ten­za 192, alcu­ne par­ti del­la leg­ge 86/2024. In pri­mo luo­go, la Cor­te ha boc­cia­to nume­ro­se nor­me cen­tra­li nel pro­ces­so di devo­lu­zio­ne. Tra esse, oltre alla pos­si­bi­li­tà di tra­sfe­ri­re a una regio­ne inte­re mate­rie in bloc­co, il con­fe­ri­men­to di dele­ghe in bian­co al Gover­no per la deter­mi­na­zio­ne dei Lep che riguar­da­no i dirit­ti civi­li e socia­li e le moda­li­tà pre­vi­ste per la deter­mi­na­zio­ne e l’aggiornamento dei Lep, attra­ver­so un decre­to del pre­si­den­te del Con­si­glio dei ministri. 

Va ricordato sempre che a legiferare può non essere solo il Parlamento ma il Governo attraverso i decreti legislativi che consentono di far legiferare il governo su “mandato” della maggioranza Parlamentare. 

La cor­te sot­to­li­nea sem­pre come que­ste dele­ghe che il Par­la­men­to fa al Gover­no devo­no esse­re ben spe­ci­fi­ca­te e non pos­so­no trat­tar­si di dele­ghe in bian­co — pato­lo­gia pur­trop­po sem­pre più pre­sen­te nel pro­ces­so legi­sla­ti­vo ita­lia­no-.  Inol­tre la cor­te ha riba­di­to il divie­to di tra­sfe­ri­re com­pe­ten­ze dal­lo sta­to alle regio­ni in mate­rie di rile­van­za nazio­na­le come il com­mer­cio con l’estero, la distri­bu­zio­ne di ener­gia non­ché le nor­me gene­ra­li in mate­ria di istruzione. 

Per di più la cor­te, nel sal­va­re le dispo­si­zio­ni impu­gna­te, ne ha comun­que impo­sto una let­tu­ra siste­ma­ti­ca che con­trad­di­ce l’intenzione poli­ti­ca del­la leg­ge in quan­to valo­riz­za il ruo­lo del Par­la­men­to nell’approvare la leg­ge di dif­fe­ren­zia­zio­ne che deve esse­re vota­ta a mag­gio­ran­za asso­lu­ta. Il deca­lo­go del­la cor­te richie­de quin­di inter­ven­ti pun­tua­li sul­le nor­me oltre che un gene­ra­le ripen­sa­men­to nell’impostazione del­la leg­ge e nei rap­por­ti Parlamento-Governo.

La corte infatti sottolinea come esista un unico popolo italiano e non tanti popoli regionali titolari di posizioni di sovranità. L’unità del popolo e della nazione postula l’unicità della rappresentanza politica nazionale.

Riba­di­sce l’unità e l’indivisibilità del­la repub­bli­ca come con­tral­ta­re alla visio­ne senz’altro oggi auto­no­mi­sta (30 anni fa avrem­mo det­to seces­sio­ni­sta) che la Lega, par­ti­to spon­sor del­la leg­ge, por­ta avanti. 

Allo stes­so tem­po è sta­to pro­po­sto da par­te di tut­ti i par­ti­ti di oppo­si­zio­ne (tran­ne Azio­ne) e insie­me alle prin­ci­pa­li sigle sin­da­ca­li e asso­cia­zio­ni nazio­na­li, un refe­ren­dum sul­la leg­ge 86/2024 – con­te­nen­te le dispo­si­zio­ni per l’attuazione dell’autonomia dif­fe­ren­zia­ta per le regio­ni a sta­tu­to ordi­na­rio ai sen­si dell’art. 116 com­ma 3 del­la costi­tu­zio­ne. L’obiettivo di tale refe­ren­dum era di abro­ga­re in toto la leg­ge appro­va­ta che defi­ni­sce pro­prio i prin­ci­pi gene­ra­li per attua­re l’autonomia dif­fe­ren­zia­ta intro­dot­ta, come abbia­mo det­to, con la rifor­ma costi­tu­zio­na­le del 2001. 

Tuttavia la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il referendum  in quanto l’oggetto e la finalità del quesito non risultavano chiari e quindi ciò avrebbe pregiudicato la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore.

Inol­tre, secon­do i giu­di­ci del­la con­sul­ta, que­sto refe­ren­dum si sareb­be di fat­to risol­to in un que­si­to non tan­to sul­la leg­ge 86/2024 in sè, ben­sì pro­prio sul con­cet­to di auto­no­mia dif­fe­ren­zia­ta e quin­di sull’art. 116 ter­zo com­ma del­la costi­tu­zio­ne. Biso­gna sem­pre ricor­da­re che qual­sia­si ten­ta­ti­vo di modi­fi­ca del­la costi­tu­zio­ne deve esse­re appro­va­to non attra­ver­so un sem­pli­ce refe­ren­dum abro­ga­ti­vo, ben­sì attra­ver­so un refe­ren­dum costi­tu­zio­na­le che pre­ve­de tut­to un altro iter di approvazione. 

Per di più la cor­te, con la sen­ten­za 192, ha già inci­so sull’architettura essen­zia­le del­la leg­ge dichia­ran­do l’illegittimità costi­tu­zio­na­le di mol­te dispo­si­zio­ni di leg­ge e for­nen­do un’interpretazione siste­ma­ti­ca dell’art. 116. Attra­ver­so la len­te del regio­na­li­smo coo­pe­ra­ti­vo ita­lia­no che dà risal­to al prin­ci­pio di lea­le col­la­bo­ra­zio­ne tra sta­to e regio­ni, la dispo­si­zio­ne in que­stio­ne deve esse­re let­ta come espres­sio­ne pro­pria del prin­ci­pio di sus­si­dia­rie­tà. Ha ridi­men­sio­na­to inol­tre pos­si­bi­li tra­sfe­ri­men­ti alle regio­ni (solo spe­ci­fi­che fun­zio­ni e non mate­rie) non­ché la para­li­si dell’individuazione dei Lep con­cer­nen­ti dirit­ti civi­li o sociali. 

Allo stato attuale quindi non c’è modo di individuare i Lep di cui alla legge Calderoli, in quanto i vecchi criteri non hanno più efficacia e i nuovi ancora non esistono. 

Riman­go­no le mate­rie che non han­no biso­gno di deter­mi­na­zio­ne dei Lep, che affe­ri­sco­no a fun­zio­ni il cui tra­sfe­ri­men­to è dif­fi­cil­men­te giu­sti­fi­ca­bi­le secon­do il prin­ci­pio di sus­si­dia­rie­tà, a con­di­zio­ne che esse non inci­da­no su un dirit­to civi­le o sociale.

Per­tan­to alla luce di que­sto radi­ca­le inter­ven­to demo­li­to­re, al Par­la­men­to con­vie­ne ripren­de­re total­men­te in mano la mate­ria del fede­ra­li­smo fisca­le attra­ver­so prov­ve­di­men­ti che sani­no le que­stio­ni sol­le­va­te dai giu­di­ci: è in buo­na sostan­za un edi­fi­cio da rico­strui­re. Si pre­ve­do­no dun­que tem­pi lun­ghi.

Arti­co­lo di Edoar­do Ansarin

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