La libertà di espressione è uno dei diritti inviolabili previsti dalla Costituzione Italiana. A volte, però, bisogna prestare attenzione a non cadere nella diffamazione.
Ormai è noto lo scandalo che in questi mesi sta coinvolgendo personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Tutto è iniziato quando Fabrizio Corona ha rivelato, nel suo programma di cronaca e gossip “Falsissimo”, alcuni retroscena riguardanti Alfonso Signorini, scatenando l’indignazione pubblica. L’ex-conduttore è corso ai ripari querelando Corona per diffamazione e chiedendo la rimozione dei contenuti dalle piattaforme online.
Ma quando, dal punto di vista del diritto, la libertà di espressione degenera in diffamazione?
Il diritto di manifestazione del pensiero è tutelato dall’art. 21 della Costituzione, che prevede la “libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti”; al contempo, se analizziamo più a fondo la norma, troviamo anche il diritto dei cittadini ad essere informati in modo diretto e imparziale. Da ciò si potrebbe dedurre che, in questo caso, la querela sia un modo per censurare la verità legittimamente rivelata al pubblico. In realtà la Costituzione stessa richiama implicitamente dei limiti, in particolare il diritto all’onore (l’articolo 2 tutela i diritti soggettivi dell’individuo), per cui la divulgazione di un fatto, anche se vero, deve rispondere ad un interesse degno di nota per essere considerata lecita e non fattispecie di reato.
Dunque, sono ammesse la cronaca e la critica, ma solo su argomenti di pubblico interesse per informare i cittadini, e non allo scopo di esporre qualcuno al disprezzo o all’umiliazione.
Quando la libertà di parola oltrepassa il limite, si incorre nella diffamazione, disciplinata all’art. 595 del codice penale che prevede addirittura la reclusione per la “comunicazione di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione altrui”; non è neppure ammessa, come causa di giustificazione, la prova della verità o notorietà del fatto — tranne in alcune specifiche circostanze previste dal codice. Dunque non è lecito divulgare determinati fatti, pur essendo veri e provabili: ogni affermazione pubblica che offende la reputazione altrui viene sanzionata in quanto diffamazione.
In questo caso, perché si può prendere in considerazione la diffamazione?
Corona ha diffuso informazioni rovinando, di fatto, la reputazione di un personaggio pubblico all’unico scopo di attrarre audience: benché abbia addotto numerose prove delle sue affermazioni pubblicando le chat private degli interessati, la verità dei fatti non è sufficiente ad evitare la diffamazione. Come abbiamo visto, la diffusione di informazioni a danno di un individuo, indipendentemente dalla verità o falsità di queste, costituisce reato.
Inoltre, si tratta di informazioni lontane dal pubblico interesse perché inerenti al gossip, non alla cronaca, e costituiscono una vera e propria violazione della privacy.
Certamente i fatti divulgati possono aver rivelato dei comportamenti su cui sensibilizzare i cittadini. Tuttavia, se il fine fosse stato l’esclusiva tutela delle vittime, il canale più appropriato sarebbe stato il ricorso alla magistratura fin dall’inizio: gli atti giudiziari sono pubblici e chiunque avrebbe potuto scrivere articoli e puntate di podcast. Inoltre, attraverso indagini ufficiali, le chat — che coinvolgono direttamente anche le vittime — non sarebbero state rese note al pubblico se non nella parte del contenuto rilevante all’inchiesta. Insomma, lo scandalo sarebbe venuto alla luce ugualmente, ma senza l’esclusiva.
Articolo di Camilla Mezzadri




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