L’astensione in blocco delle potenze europee alla risoluzione solleva un caso diplomatico sulla responsabilità giuridica e sul valore simbolico della giustizia riparativa. Tra l’eredità di Fanon e la difesa della coerenza internazionale, il voto segna una frattura profonda tra il Nord e il Sud globale.
Il 25 marzo 2026 l’Assemblea Generale dell’ONU ha dichiarato il traffico degli schiavi africani «il più grave crimine contro l’umanità» per durata, scala, sistematicità e brutalità del fenomeno e delle sue conseguenze. La risoluzione, non vincolante, è stata proposta dal politico ghanese Samuel Okudzeto Ablakwa e approvata dall’Assemblea con 123 voti a favore, 3 contrari – Stati Uniti, Israele e Argentina – e 52 astensioni.
Essa riconosce su scala mondiale quanto poco si sappia dei 400 anni di storia della tratta transatlantica e delle sue ripercussioni sul sistema economico-sociale globale contemporaneo. Si tratta di una condanna tanto legittima quanto inequivocabile al traffico degli schiavi, di fronte alla quale gli Stati favorevoli rivendicano, da parte dei Paesi responsabili (senza farne i nomi), la necessità di scuse formali e misure di restituzione e compensazione.
Alle richieste si aggiungono la garanzia che tali pratiche non si ripetano e l’impegno a modificare alcune leggi nazionali e internazionali per limitare razzismo e discriminazione sistematica. Inoltre, con il termine «restituzione» si fa anche riferimento all’immenso patrimonio culturale, artistico, storico e antropologico sottratto nel tempo ai Paesi di origine. Infine si chiede di facilitare un processo di giustizia riparativa attraverso programmi educativi e iniziative di memoria e ricerca accademica.
Le ragioni dell’astensione e la complessità della responsabilità
L’invito non è stato accolto da tutti i Paesi occidentali. Tra i 52 Stati astenuti figurano alcuni dei principali protagonisti della tratta e del processo coloniale, come Portogallo, Regno Unito, Italia, Francia e Spagna.
Le ragioni dell’astensione sono tre: si sostiene, innanzitutto, che dal punto di vista etico non sia ragionevole, né giusto, costruire una gerarchia dei crimini; in secondo luogo, ci si appella al carattere non retroattivo del diritto, sancito dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969); infine si nega l’esistenza di un obbligo reale di risarcimento.
Queste argomentazioni introducono una questione di coerenza giuridica, a cui però i sostenitori della risoluzione ribattono prontamente. Innanzitutto, lo schiavismo non è un solo crimine, ma l’insieme di una totalità di diversi atti contro l’umanità che, perpetrati per quattro secoli, continuano ad avere effetti sul presente. Quando lo si dichiara «il più grande crimine contro l’umanità», si considerano in esso la molteplicità di crimini altrettanto gravi che comprende.
È anche vero che la tratta degli schiavi non fu un fenomeno esclusivamente occidentale: alcuni Stati africani, come Dahomey, Ashanti e Congo, collaborarono fornendo prigionieri. Inoltre, esistette anche una tratta trans-sahariana arabo-musulmana, durata circa 1.300 anni.
Proprio per questi motivi, la risoluzione, pur accennando soprattutto allo schiavismo transatlantico – la metà dei Paesi favorevoli sono stati coinvolti direttamente in quel fenomeno – si orienta verso prospettive future, evitando di indicare storiche responsabilità statali.
La giustificazione filosofica e politica delle richieste di risarcimento
Per quanto riguarda la legittimità delle richieste di risarcimento economico – che restano comunque un invito e non un decreto attuativo – esiste una corrente di pensiero filosofico e politico che, dal Novecento, ne difende le ragioni.
Frantz Fanon (1925–1961) è l’apripista di questa concezione: nelle ultime pagine di I dannati della terra (1961), scrive che, se gli Stati europei hanno compiuto la loro unità nazionale fondando la propria ricchezza sullo sfruttamento delle risorse materiali e umane dei Paesi colonizzati, ora questi ultimi si trovano privati degli strumenti necessari per abbandonare i sistemi autoritari e fondarsi come democrazie egualitarie. Di questa e delle altre riflessioni si dovrebbe tenere conto valutando le ragioni di chi promuove la dichiarazione.
Al di là della possibilità reale di concretizzare i propositi dei pensatori anticoloniali e a prescindere dalla correttezza delle loro analisi, è interessante notare la peculiare divisione tra i Paesi che hanno votato a favore e quelli che si sono astenuti, o che hanno rifiutato di sottoscrivere il testo.
Dato il ruolo giuridicamente non coercitivo delle risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU, è bene chiedersi quale sia il valore simbolico e comunicativo a cui si rinuncia non sostenendo una dichiarazione del genere, che più di tutto si concentra sul tentativo di costruire una condizione di pari opportunità sociali e culturali in un contesto globale sempre più plurale. Astenendosi, i Paesi europei non solo mancano di riconoscere le proprie responsabilità passate, ma perdono anche quel soft power e quella credibilità che già poco mantenevano agli occhi di tutti i Paesi post-coloniali.

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