Caso Roggero: legittima difesa o giustizia fai-da-te?

Lo scontro mediatico fra diritto e politica

Mario Roggero è stato condannato in via definitiva dopo aver sparato a tre rapinatori credendo di agire sotto l’egida della legittima difesa: la vicenda ha diviso l’opinione pubblica.

Da gior­ni il caso di Mario Rog­ge­ro è argo­men­to cal­do del dibat­ti­to poli­ti­co e socia­le ita­lia­no, gra­zie al for­te riscon­tro media­ti­co otte­nu­to a par­ti­re dai video pub­bli­ca­ti sui social pro­prio dal pro­ta­go­ni­sta di que­sta vicenda.

I fat­ti risal­go­no all’aprile del 2021, quan­do l’uomo subì una rapi­na nel­la sua gio­iel­le­ria da par­te di tre uomi­ni arma­ti di col­tel­lo e una pisto­la gio­cat­to­lo. Quan­do i mal­vi­ven­ti era­no ormai in fuga con la refur­ti­va, il gio­iel­lie­re li ave­va inse­gui­ti apren­do il fuo­co, ucci­den­do­ne due e feren­do il terzo.

Ini­zial­men­te, nel 2023 la Cor­te d’Assise di Asti lo con­dan­nò a 17 anni di reclu­sio­ne. Due anni dopo, nel 2025, la Cor­te d’Assise d’Appello di Tori­no con­fer­mò la con­dan­na rimo­du­lan­do la pena a 14 anni e 9 mesi di reclu­sio­ne.
Infi­ne, il 15 luglio 2026 la Cor­te di Cas­sa­zio­ne ha con­dan­na­to in via defi­ni­ti­va Rog­ge­ro, con­fer­man­do la deci­sio­ne del­la sen­ten­za d’appello. Le moti­va­zio­ni non sono sta­te anco­ra depo­si­ta­te, ma dal­le sen­ten­ze pre­ce­den­ti si evin­ce una con­dan­na per dupli­ce omi­ci­dio, ten­ta­to omi­ci­dio e por­to abu­si­vo di armi. Sono però sta­te rico­no­sciu­te anche le atte­nuan­ti gene­ri­che e quel­la rela­ti­va allo «sta­to d’ira deter­mi­na­to dal fat­to ingiu­sto altrui».

Vie­ne, dun­que, esclu­sa la scri­mi­nan­te del­la legit­ti­ma dife­sa, cui Rog­ge­ro ha fat­to spes­so rife­ri­men­to nei suoi appel­li sui social.

Quando la difesa può dirsi legittima?

Il codi­ce pena­le pre­ve­de diver­se situa­zio­ni in cui un fat­to che costi­tui­sce rea­to può esse­re con­si­de­ra­to leci­to. Le nor­me che per­met­to­no que­sti com­por­ta­men­ti sono det­te scri­mi­nan­ti e pre­sen­ta­no limi­ti strin­gen­ti.

L’arti­co­lo 52 del codi­ce pena­le disci­pli­na la scri­mi­nan­te del­la legit­ti­ma dife­sa, ren­den­do non puni­bi­le chi agi­sce per difen­de­re un dirit­to pro­prio o altrui in una situa­zio­ne di peri­co­lo immi­nen­te e ine­vi­ta­bi­le, a pat­to che la dife­sa sia sem­pre pro­por­zio­na­ta all’of­fe­sa. Gli ele­men­ti essen­zia­li per appli­ca­re la scri­mi­nan­te sono dun­que l’attua­li­tà del peri­co­lo — e quin­di la neces­si­tà di agi­re — e la pro­por­zio­na­li­tà del­la dife­sa rispet­to all’offesa.

Nel 2019 è sta­ta intro­dot­ta una «pre­sun­zio­ne di pro­por­zio­na­li­tà» — per cui il rap­por­to di pro­por­zio­ne tra dife­sa e offe­sa si sup­po­ne sem­pre pre­sen­te. Nei casi in cui si subi­sce un’ag­gres­sio­ne nel pro­prio domi­ci­lio o nel­la pro­pria atti­vi­tà, si potreb­be pen­sa­re per­ciò che qual­sia­si rea­zio­ne sia leci­ta, a pre­scin­de­re dal­la pro­por­zio­na­li­tà. Tut­ta­via, la Cas­sa­zio­ne ha più vol­te riba­di­to la neces­si­tà di accer­ta­re in con­cre­to l’attualità del­la minac­cia, le alter­na­ti­ve alla rea­zio­ne vio­len­ta e i mez­zi uti­liz­za­ti. Si cer­ca infat­ti di limi­ta­re il più pos­si­bi­le il ricor­so all’autodifesa.

Perché in questo caso non si può applicare l’articolo 52?

Secon­do le moti­va­zio­ni del­la sen­ten­za d’appello si è esclu­sa la scri­mi­nan­te a cau­sa dell’assen­za del pre­sup­po­sto di attua­li­tà del peri­co­lo e del­la neces­si­tà di agi­re. La rispo­sta del gio­iel­lie­re, infat­ti, è avve­nu­ta fuo­ri dal suo nego­zio e quan­do ormai la rapi­na era già finita.

La risposta della politica

La vicen­da ha riscos­so mol­to segui­to, tan­to che in mol­ti si sono espo­sti pero­ran­do la cau­sa di Rog­ge­ro, per­fi­no tra i ver­ti­ci del­la poli­ti­ca. I par­ti­ti del cen­tro­de­stra han­no avvia­to il pro­ce­di­men­to per otte­ne­re la gra­zia — anche se quest’ultimo è un prov­ve­di­men­to adot­ta­to discre­zio­nal­men­te dal Pre­si­den­te del­la Repubblica.

Inol­tre Clau­dio Bor­ghi, sena­to­re del­la Lega, ha depo­si­ta­to un dise­gno di leg­ge per allar­ga­re le maglie del­la legit­ti­ma dife­sa. Lo sco­po è quel­lo di esclu­de­re la puni­bi­li­tà — nel­le cir­co­stan­ze det­ta­te dal­la rifor­ma del 2019 — di qual­sia­si rea­zio­ne, a pre­scin­de­re dal­la per­si­sten­za del peri­co­lo, dai mez­zi usa­ti e dal­la pro­por­zio­ne. Se que­sto prov­ve­di­men­to fos­se appro­va­to, incor­re­reb­be mol­to pro­ba­bil­men­te in un giu­di­zio di costi­tu­zio­na­li­tà, poi­ché non con­si­de­ra i prin­ci­pi fon­dan­ti la legit­ti­ma difesa.

Con que­sta deci­sio­ne, la Cor­te di Cas­sa­zio­ne ha con­fer­ma­to quan­to pre­vi­sto dal­la leg­ge, ricor­dan­do­ci che in uno sta­to di dirit­to la giu­sti­zia non sem­pre coin­ci­de con l’idea che ne ha un sin­go­lo cittadino.

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Camilla Mezzadri
Stu­dio giu­ri­spru­den­za e mi appas­sio­na il dirit­to com­pa­ra­to. Quan­do non sono sui libri sfo­go la mia crea­ti­vi­tà scri­ven­do, crean­do cosplay e trac­cian­do cur­ve con gli sci.

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