Il provvedimento arriva alla Camera dopo le divisioni emerse al Senato. Al centro del confronto la definizione IHRA e i possibili effetti sulla libertà di espressione e ricerca.
Il 2 ottobre il Ddl Romeo sul contrasto all’antisemitismo arriverà all’esame della Camera. Il provvedimento, presentato in Senato dal leghista Massimiliano Romeo, è stato approvato da Palazzo Madama il 4 marzo 2026 con un testo modificato rispetto alla proposta originaria e passa ora all’esame di Montecitorio, dove è indicato come C.2830.
Il disegno di legge aveva già provocato divisioni politiche durante il suo iter al Senato. Il testo approvato assorbe diverse proposte presentate sul tema, tra cui quella del senatore dem Graziano Delrio, suscitando discussioni all’interno dello stesso Partito democratico. La frattura non riguarda soltanto i dem: Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno votato contro il provvedimento, mentre nel Pd le posizioni sono rimaste articolate. La maggioranza del gruppo si è astenuta, ma alcuni senatori dem hanno votato a favore, tra cui lo stesso Delrio.
La definizione IHRA
Uno dei nodi più controversi è l’inserimento nel provvedimento della definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Si tratta di una definizione adottata nel 2016 dall’organizzazione, di cui l’Italia e numerosi Stati membri dell’Unione europea fanno parte, e formalmente non vincolante sul piano giuridico. Il Ddl Romeo punta ad attribuirle un riconoscimento legislativo, inserendola nel quadro normativo italiano.
La definizione considera l’antisemitismo come una determinata percezione degli ebrei che può manifestarsi come odio ed è accompagnata da una serie di esempi esplicativi. Tra questi figurano la negazione del diritto del popolo ebraico all’autodeterminazione, anche attraverso l’affermazione che l’esistenza dello Stato di Israele costituisca un’impresa razzista, l’applicazione di doppi standard a Israele rispetto alle altre democrazie e il paragone tra la politica israeliana contemporanea e quella della Germania nazista. La stessa IHRA precisa tuttavia che la critica a Israele analoga a quella rivolta a qualsiasi altro Stato non può essere considerata, di per sé, antisemitica.
Il confine della critica
È proprio sull’interpretazione di questi esempi che si concentra una parte delle critiche. Secondo gli oppositori, inserire la definizione IHRA in una legge potrebbe rendere più incerto il confine tra il contrasto all’antisemitismo e la libertà di critica nei confronti dello Stato di Israele.
Il timore riguarda anche il mondo accademico. La definizione potrebbe avere effetti sulla libertà di ricerca e di insegnamento, soprattutto negli studi storici e politici su Israele e sul conflitto israelo-palestinese. Il rischio paventato è quello di un effetto di autocensura: non necessariamente attraverso divieti espliciti, ma attraverso la paura di affrontare determinati temi o formulare determinate tesi.
La questione riguarda quindi il rapporto tra la necessità di contrastare l’odio antisemita e la tutela della libertà di espressione, ricerca e critica politica.
Il confronto europeo
A questa posizione si contrappone quella di chi ritiene necessario dotarsi di uno strumento comune per riconoscere e contrastare un fenomeno che continua a rappresentare un problema concreto in Europa. La definizione IHRA è già stata adottata o formalmente sostenuta da numerosi Stati ed è utilizzata come riferimento in ambiti quali educazione, formazione e monitoraggio degli episodi antisemiti.
Il fronte favorevole al provvedimento sottolinea inoltre la necessità di affrontare il fenomeno in un quadro europeo. Nel 2021 l’Unione europea ha adottato la «Strategia sulla lotta contro l’antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica 2021–2030», che punta a rafforzare la prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo, l’istruzione, la ricerca e la memoria dell’Olocausto.
Il confronto alla Camera si giocherà quindi su un equilibrio delicato: da una parte la necessità di rafforzare gli strumenti contro l’antisemitismo; dall’altra la garanzia che la sua definizione non finisca per comprimere la libertà di espressione e di ricerca. Un equilibrio che potrebbe riaprire le divisioni già emerse nel centrosinistra.
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