Antisemitismo e libertà. Il nodo del Ddl Romeo

Un testo che divide

Il provvedimento arriva alla Camera dopo le divisioni emerse al Senato. Al centro del confronto la definizione IHRA e i possibili effetti sulla libertà di espressione e ricerca.

Il 2 otto­bre il Ddl Romeo sul con­tra­sto all’antisemitismo arri­ve­rà all’esame del­la Came­ra. Il prov­ve­di­men­to, pre­sen­ta­to in Sena­to dal leghi­sta Mas­si­mi­lia­no Romeo, è sta­to appro­va­to da Palaz­zo Mada­ma il 4 mar­zo 2026 con un testo modi­fi­ca­to rispet­to alla pro­po­sta ori­gi­na­ria e pas­sa ora all’esame di Mon­te­ci­to­rio, dove è indi­ca­to come C.2830.

Il dise­gno di leg­ge ave­va già pro­vo­ca­to divi­sio­ni poli­ti­che duran­te il suo iter al Sena­to. Il testo appro­va­to assor­be diver­se pro­po­ste pre­sen­ta­te sul tema, tra cui quel­la del sena­to­re dem Gra­zia­no Del­rio, susci­tan­do discus­sio­ni all’interno del­lo stes­so Par­ti­to demo­cra­ti­co. La frat­tu­ra non riguar­da sol­tan­to i dem: Movi­men­to 5 Stel­le e Allean­za Ver­di e Sini­stra han­no vota­to con­tro il prov­ve­di­men­to, men­tre nel Pd le posi­zio­ni sono rima­ste arti­co­la­te. La mag­gio­ran­za del grup­po si è aste­nu­ta, ma alcu­ni sena­to­ri dem han­no vota­to a favo­re, tra cui lo stes­so Delrio.

La definizione IHRA

Uno dei nodi più con­tro­ver­si è l’inserimento nel prov­ve­di­men­to del­la defi­ni­zio­ne ope­ra­ti­va di anti­se­mi­ti­smo ela­bo­ra­ta dall’International Holo­cau­st Remem­bran­ce Allian­ce (IHRA). Si trat­ta di una defi­ni­zio­ne adot­ta­ta nel 2016 dall’organizzazione, di cui l’Italia e nume­ro­si Sta­ti mem­bri dell’Unione euro­pea fan­no par­te, e for­mal­men­te non vin­co­lan­te sul pia­no giu­ri­di­co. Il Ddl Romeo pun­ta ad attri­buir­le un rico­no­sci­men­to legi­sla­ti­vo, inse­ren­do­la nel qua­dro nor­ma­ti­vo italiano.

La defi­ni­zio­ne con­si­de­ra l’antisemitismo come una deter­mi­na­ta per­ce­zio­ne degli ebrei che può mani­fe­star­si come odio ed è accom­pa­gna­ta da una serie di esem­pi espli­ca­ti­vi. Tra que­sti figu­ra­no la nega­zio­ne del dirit­to del popo­lo ebrai­co all’autodeterminazione, anche attra­ver­so l’affermazione che l’esistenza del­lo Sta­to di Israe­le costi­tui­sca un’impresa raz­zi­sta, l’applicazione di dop­pi stan­dard a Israe­le rispet­to alle altre demo­cra­zie e il para­go­ne tra la poli­ti­ca israe­lia­na con­tem­po­ra­nea e quel­la del­la Ger­ma­nia nazi­sta. La stes­sa IHRA pre­ci­sa tut­ta­via che la cri­ti­ca a Israe­le ana­lo­ga a quel­la rivol­ta a qual­sia­si altro Sta­to non può esse­re con­si­de­ra­ta, di per sé, antisemitica.

Il confine della critica

È pro­prio sull’interpretazione di que­sti esem­pi che si con­cen­tra una par­te del­le cri­ti­che. Secon­do gli oppo­si­to­ri, inse­ri­re la defi­ni­zio­ne IHRA in una leg­ge potreb­be ren­de­re più incer­to il con­fi­ne tra il con­tra­sto all’antisemitismo e la liber­tà di cri­ti­ca nei con­fron­ti del­lo Sta­to di Israele.

Il timo­re riguar­da anche il mon­do acca­de­mi­co. La defi­ni­zio­ne potreb­be ave­re effet­ti sul­la liber­tà di ricer­ca e di inse­gna­men­to, soprat­tut­to negli stu­di sto­ri­ci e poli­ti­ci su Israe­le e sul con­flit­to israe­lo-pale­sti­ne­se. Il rischio paven­ta­to è quel­lo di un effet­to di auto­cen­su­ra: non neces­sa­ria­men­te attra­ver­so divie­ti espli­ci­ti, ma attra­ver­so la pau­ra di affron­ta­re deter­mi­na­ti temi o for­mu­la­re deter­mi­na­te tesi.

La que­stio­ne riguar­da quin­di il rap­por­to tra la neces­si­tà di con­tra­sta­re l’odio anti­se­mi­ta e la tute­la del­la liber­tà di espres­sio­ne, ricer­ca e cri­ti­ca politica.

Il confronto europeo

A que­sta posi­zio­ne si con­trap­po­ne quel­la di chi ritie­ne neces­sa­rio dotar­si di uno stru­men­to comu­ne per rico­no­sce­re e con­tra­sta­re un feno­me­no che con­ti­nua a rap­pre­sen­ta­re un pro­ble­ma con­cre­to in Euro­pa. La defi­ni­zio­ne IHRA è già sta­ta adot­ta­ta o for­mal­men­te soste­nu­ta da nume­ro­si Sta­ti ed è uti­liz­za­ta come rife­ri­men­to in ambi­ti qua­li edu­ca­zio­ne, for­ma­zio­ne e moni­to­rag­gio degli epi­so­di antisemiti.

Il fron­te favo­re­vo­le al prov­ve­di­men­to sot­to­li­nea inol­tre la neces­si­tà di affron­ta­re il feno­me­no in un qua­dro euro­peo. Nel 2021 l’Unione euro­pea ha adot­ta­to la «Stra­te­gia sul­la lot­ta con­tro l’antisemitismo e il soste­gno alla vita ebrai­ca 2021–2030», che pun­ta a raf­for­za­re la pre­ven­zio­ne e il con­tra­sto dell’antisemitismo, l’istruzione, la ricer­ca e la memo­ria dell’Olocausto.

Il con­fron­to alla Came­ra si gio­che­rà quin­di su un equi­li­brio deli­ca­to: da una par­te la neces­si­tà di raf­for­za­re gli stru­men­ti con­tro l’antisemitismo; dall’altra la garan­zia che la sua defi­ni­zio­ne non fini­sca per com­pri­me­re la liber­tà di espres­sio­ne e di ricer­ca. Un equi­li­brio che potreb­be ria­pri­re le divi­sio­ni già emer­se nel centrosinistra.

Con­di­vi­di:
Chiara Ponzoni

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